Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6038 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7190-2015 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

70, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MASSATANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICRUAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore ad

negotia dott.ssa G.G., considerata domiciliata EX LEGE

IN ROMA, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO HAZAN;

– controricorrente –

e contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2043/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E.L., in qualità di procuratore speciale di F.P., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna Unipol Assicurazioni s.p.a. e C.G., quale proprietaria dell’autovettura Fiat 500, chiedendo il risarcimento del danno per la morte del figlio Fo.Pe.. Espose che il congiunto, in ora notturna e lungo strada non illuminata, caduto sul manto stradale e rimasto ivi disteso, dopo essersi incamminato con la bicicletta trainata a mano, era stato travolto dal conducente dell’autovettura 500, viaggiante a velocità non adeguata allo stato dei luoghi. L’investitore era stato poi condannato con giudicato penale per omicidio colposo. Il Tribunale adito rigettò la domanda, reputando sussistente la responsabilità nella misura del 50% della vittima, al momento dell’investimento in stato d’intossicazione alcolica, e ritenuta sufficiente ai fini del ristoro del danno non patrimoniale la somma corrisposta stragiudizialmente dall’assicuratore di Euro 50.000,00. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 5 febbraio 2014 la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente l’appello.

Osservò la corte territoriale, con riferimento alla dedotta nullità della testimonianza di Fi.Ed. per mancata notifica del provvedimento di fissazione dell’assunzione mediante prova delegata, che si trattava di testimonianza del tutto superflua ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, attesa l’univocità delle emergenze del processo penale riguardo allo stato d’intossicazione alcolica della vittima, che giaceva sulla carreggiata stradale prima del sopraggiungere dell’autovettura. Aggiunse, circa la richiesta di prova testimoniale dedotta in primo grado dall’attore, che la mancata ammissione era “giustificata dall’irrilevanza dei capitoli dedotti ai fini della valutazione del danno non patrimoniale e dall’incongruenza delle circostanze dedotte riguardo al danno patrimoniale, precipuamente argomentato in ragione dell’implausibile assunto secondo cui la vittima avrebbe regolarmente destinato al padre in Romania un terzo dei propri precari redditi da lavoro irregolare, e quindi sottopagato, sottraendolo alle esigenze proprie e della propria famiglia in Italia”. Osservò tuttavia con riferimento al danno non patrimoniale che, stante l’infondatezza giuridica del criterio della realtà socioeconomica ove viveva il danneggiato, spettava l’ulteriore importo di Euro 50.000,00 all’attualità, in relazione alla percentuale riconosciuta di responsabilità ed in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Ha proposto ricorso per cassazione E.L., in qualità di procuratore speciale di F.P., sulla base di due motivi e resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 203 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, come eccepito alla prima udienza dopo l’assunzione della prova delegata il giorno 14 marzo 2011, il difensore dell’attore non aveva partecipato alla detta assunzione perchè il decreto di fissazione dell’udienza era stato notificato presso il vecchio indirizzo del difensore domiciliatario, indicato nel ricorso del 2008, e non in quello nuovo, comunicato al Consiglio dell’Ordine in data 6 febbraio 2006. Aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello circa la superfluità della testimonianza, questa si era rivelata decisiva per la determinazione delle quote di responsabilità, costituendo la testimonianza in questione l’unica prova che la vittima si fosse incamminata conducendo a mano la bicicletta. Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha deciso indipendentemente dalla testimonianza assunta quale prova delegata, e sulla base delle risultanze del processo penale. Il ricorrente contrappone alla valutazione del giudice di merito un proprio giudizio di decisività della prova. La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (fra le tante Cass. 21 luglio 2010, n. 17097). E’ comunque lo stesso ricorrente che alle pagine 10 e 11 del ricorso afferma che la testimonianza del Fi. è irrilevante perchè egli aveva “semplicemente visto la vittima procedere verso casa in stato di ebbrezza, circostanza non contestabile visto l’esito delle perizie in atti”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che non erano state ammesse le prove testimoniali dedotte da parte attrice sul presupposto della valutatività e genericità delle stesse, nonostante il giudice potesse apportare rettifiche ed essendo stato assolto il requisito della specificità dei fatti. Il motivo è inammissibile. Come ben chiarito nel controricorso, il giudizio d’inammissibilità delle testimonianze non si è basato secondo il giudice di appello sul carattere valutativo o generico o sul difetto di specificità dei capitoli di prova, ma sull’irrilevanza degli stessi e dunque sulla superfluità della prova dedotta, essendo evidentemente il giudice di merito pervenuto al proprio convincimento sulla base di diverse risultanze istruttorie (anche con riferimento al danno patrimoniale, ove il giudice di merito era giunto alla conclusione, evidentemente sulla base di diverse risultanze istruttorie, anche di carattere presuntivo, che i precari redditi da lavoro irregolare venivano destinati alle esigenze proprie della vittima e della propria famiglia in Italia). Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua (Cass. 10 giugno 2009, n. 13375).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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