Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6115 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11980-2015 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Spa, in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICA D’AMATI e

CLAUDIA COSTANTINI, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4223/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 1.12.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

– La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame proposto dalla RAI spa avverso la decisione di primo grado che aveva disposto la sua condanna a corrispondere a G.G., per quel che rileva nella presente sede, la somma di Euro 106431,02 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Rilevava il giudice del gravame che era infondato il motivo vertente sulla prescrizione del credito atteso che la stessa era decennale e che la RAI non aveva specificamente impugnato l’argomentazione del Tribunale secondo cui la prescrizione decorreva dal termine del rapporto di lavoro sulla base del contenuto del doc. 15 della stessa società che lo invitava a godere di tutte le ferie già maturate e non solo di quelle maturate nel corso dell’anno, riconoscendo in tal modo il debito, risultante peraltro anche dalla rilevazione periodica delle ferie maturate e non godute.

Nel merito rilevava che, a prescindere dall’onere della prova, la circostanza dell’impossibilità di godimento delle ferie per esigenze di servizio era emersa in modo chiaro ed incontestato.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Rai s.p.a. affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste il G. con controricorso.

Con il primo motivo si censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946, 2947, 2948 e 2944 c.c., deducendosi che l’indennità sostituiva delle ferie ha natura retributiva a ciò conseguendo l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale e che il diritto alle ferie si matura nell’arco di ogni singolo anno così come pure quello alla corrispondente indennità. Si richiamano norme del contratto integrativo RAI e del CNLG del 1.3.2001 – 28.2.2005 a sostegno della censura e specificamente dell’assunto della corresponsione del compenso sostitutivo prima della cessazione del rapporto, onde parte del credito doveva ritenersi prescritto. Si osserva che la documentazione richiamata dalla Corte ha un valore meramente ricognitivo di un fatto, ma non assume il valore di riconoscimento di un diritto di credito al pagamento dell’indennità sostitutiva, che si perfeziona al realizzarsi di date condizioni.

Con il secondo motivo, si ascrive alla decisione impugnata violazione/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., rilevandosi che grava sul lavoratore la prova di non avere potuto godere delle ferie e dei riposi per volontà del datore di lavoro e/o per circostanze eccezionali, laddove nella specie tale prova non era stata fornita, essendo emerso, al contrario, che il datore di lavoro aveva invitato il lavoratore a pianificare il godimento delle ferie arretrate prima del pensionamento.

Il ricorso è inammissibile.

In ordine alla prima censura è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha fondato la decisione sulla omessa specifica censura dell’argomentazione del Tribunale relativa al riconoscimento del debito operato all’azienda, e tale rilievo, sufficiente a sorreggere la decisione, non risulta essere stato fatto oggetto di impugnazione nella presente sede.

In ogni caso, l’orientamento di questa Corte (Cfr., da ultimo Cass. 29.1.2016 n. 1756), è quello secondo cui si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva, e che deve propendersi per la durata decennale della relativa prescrizione. Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l’indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell’azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio una inevitabile limitazione riconducibile all’applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo. Invece, quest’ultima funzione, anch’essa assolta dall’indennità in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l’incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo (cfr. Cass. 1756/2016 cit.).

Deve anche rilevarsi, a conforto della ritenuta inammissibilità del motivo, che L’art. 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza costituisce la consacrazione normativa, prescrive che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Ciò postula secondo il costante, consolidato insegnamento di questa Corte che, dovendo provvedersi alla individuazione di detti atti con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione (cfr. Cass. 8569/13; 4220/12; 6937/10), il ricorrente, anche in unione a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che sanziona in termini di improcedibilità il ricorso, il cui deposito non sia accompagnato pure dal deposito degli atti processuali, dei documenti e degli accordi collettivi su cui si fonda, sia chiamato ad assolvere un duplice onere processuale. Ove, invero, egli intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, il requisito in parola si intende soddisfatto, allorchè il ricorrente produca il documento agli atti e ne riproduca il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto. (2861/14; 2427/14; 2966/11). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (v. Cass. 761/14; 24448/13; 22517/13), occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini (Cass. 3748/14; 15634/13).

L’inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366, primo comma, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (cfr. Cass.14216/13; 23536/13 23069/13). Nella specie non risultano osservati gli oneri anzidetti.

Il secondo motivo è anche esso inammissibile, sia perchè si riferisce ad un documento del quale si trascrive solo parzialmente il contenuto, sia perchè, con incensurabile giudizio di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità, la Corte territoriale ha rilevato che l’impossibilità del godimento delle ferie e dei riposi per esigenze di servizio è stata ritenuta pacificamente acquisita.

Peraltro, l’azienda radiotelevisiva non poteva pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, come adeguatamente accertato dalla Corte di merito, ed essendo l’istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso. Tale principio è conforme a giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 13980 del 24/10/2000) che “in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie nè può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma è tenuto al risarcimento del danno.” Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. I,av. n. 19303 del 25/9/2004) che “fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perchè non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per se retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perchè destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.”

Alla stregua delle esposte considerazioni, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in sede camerale”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile in ragione di quanto osservato con riguardo alla rilevata (da parte del giudice del gravame) mancanza di censura specifica al contenuto ed al valore attribuito al documento con il quale veniva rivolto l’invito al dipendente a godere di tutte le ferie già maturate e non solo di quelle maturate nel corso dell’anno, documento, peraltro, neanche richiamato in termini conformi a quanto osservato, quanto alla sede di sua produzione ed al suo preciso contenuto, non specificamente riprodotto nel ricorso. Le osservazioni mosse in memoria al contenuto della relazione sul punto non sono pertanto idonee a scalfirne il contenuto, con la conseguenza che deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso nei termini precisati in proposta.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico della ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimorso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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