Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6089 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16074-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. CARACCIOLO 14/A, presso EDONE’ S.R.L, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERNARDO MONTESANO CANCELLARA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10504/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2014 R.G.N. 5462/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale Avvocato

ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa il 25/1/2007 dalla s.p.a. Poste Italiane al dipendente O.F., ed ordinato la sua reintegra nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

La Corte territoriale a fondamento del decisum osservava, in estrema sintesi, che la società, nel dare esecuzione ad una sentenza del giudice del lavoro che aveva ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, ordinandone la riammissione nel posto di lavoro, aveva invitato il lavoratore a riprendere servizio in una sede ((OMISSIS)) diversa da quella assegnata in origine ((OMISSIS)) e, poichè il medesimo non si era presentato, aveva intimato il recesso per assenza ingiustificata. Argomentava al riguardo che l’assegnazione ad una sede diversa rispetto a quella di provenienza, configurava a carico della società un inadempimento contrattuale, concretando un illegittimo trasferimento per mancata dimostrazione delle ragioni poste a fondamento dello stesso, non essendo al riguardo idonea la mera elencazione delle sedi eccedentarie prodotta in giudizio. La stessa non era infatti corredata dall’indicazione del numero dei posti in organico, dei criteri con i quali era stata individuata l’eccedenza di personale, della fonte di provenienza delle informazioni elaborate.

Nell’ottica descritta il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore doveva ritenersi giustificato alla stregua della legittima eccezione di inadempimento a fronte di quello datoriale, in palese violazione delle disposizioni di legge e di contratto, oltre che delle regole di correttezza e buona fede, mentre il conseguente recesso della società si rivelava illegittimo.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a. affidato a quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’Accordo nazionale del 29/7/2004 stipulato fra Poste Italiane s.p.a. e le OO.SS. in materia di gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo determinato, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta, in sintesi, che la Corte distrettuale non abbia rettamente interpretato il documento prodotto in atti e recante l’elenco delle sedi cd. eccedentarie, in quanto aventi alle dipendenze personale stabile in misura superiore al 109% e di quelle non eccedentarie, in virtù del quale era stato possibile individuare l’Ufficio di (OMISSIS) quale quello più vicino in termini di distanza chilometrica, fra quelli in relazione ai quali vi era disponibilità di posti. Si deduce che alla stregua della richiamata documentazione, era risultato dimostrato che non solo non risultavano posti vacanti presso l’ufficio di (OMISSIS), ma anche in tutte le zone di recapito delle filiali laziali.

2. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Va infatti rimarcato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (vedi ex plunmis, Cass. 11/1/2016 n.195). Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto, mediante la denuncia del vizio di violazione di legge si intende pervenire ad una rinnovata valutazione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice del gravame nell’attività ermeneutica a lui riservata, non consentita nella presente sede di legittimità.

Così come affermato in relazione all’accertamento della volontà delle parti espressa nel contenuto di un contratto o di un atto unilaterale (vedi Cass. 2/12/2000 n. 15410), la valutazione delle prove di natura documentale, si traduce in una indagine di fatto riservata al giudice del merito, sicchè le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Il sindacato di legittimità non può investire, infatti, il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione dell’interpretazione dell’atto operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

3. Nello specifico, peraltro, va rilevato che la struttura argomentativa che innerva la decisione, non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità alla luce dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Il giudice dell’impugnazione ha infatti ritenuto che la prescrizione recata in sede di Accordo Nazionale che fa divieto di assumere personale in comuni definiti eccedentari, non potesse ritenersi corroborata dalla produzione di un elenco di detti comuni, peraltro di incerta provenienza, dovendo essere corredata da ulteriori elementi di specificazione, quali l’indicazione del numero dei posti in organico ed i criteri con i quali questo organico, su cui determinare la percentuale del 109%, fosse stato determinato.

La statuizione, congrua e completa per quanto sinora detto, resiste, dunque, alla censura all’esame.

4. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ex all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate in prime cure, la cui richiesta di ammissione era stata reiterata in grado di appello, e dalle quali era desumibile l’insussistenza di alcuna disponibilità per la riassunzione del dipendente presso la sede in origine assegnatagli.

Anche siffatta doglianza si presenta inammissibile.

Questa Corte ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (vedi ex aliis, Cass. 13/6/2014 n. 13485, Cass. 8/2/12 n. 1754).

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2104 e 2105 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si deduce che l’eccezione di inadempimento non può essere opposta se il rifiuto della esecuzione del contratto è contrario a buona fede e correttezza. Detto requisito della buona fede previsto dall’art. 1460 c.c. non sussiste quando l’eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto fra prestazione non eseguita e prestazione rifiutata, o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge.

6. Il motivo è privo di pregio.

In proposito, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (vedi di recente ex aliis, Cass. 23/9/2016 n.18721) che il giudice, qualora sia proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, debba procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse: sicchè, qualora rilevi che l’inadempimento della parte, nei cui confronti sia opposta l’eccezione, non sia grave ovvero abbia scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., secondo comma c.c. (cfr. Cass. 5/3/2015 n. 4474).

Orbene, l’inadempimento della società datrice alla propria essenziale obbligazione sinallagmatica di riammettere in servizio il dipendente, che ne abbia diritto per effetto della conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato in conseguenza della nullità del termine apposto al relativo contratto, in una sede di lavoro ((OMISSIS)), diversa da quella nella quale il lavoratore avrebbe dovuto essere collocato ((OMISSIS)), senza alcuna giustificazione in ragioni tecniche, organizzative e produttive, è certamente grave, in quanto pregiudizievole degli interessi anche personali e familiari del lavoratore.

Appare, quindi, legittimo il rifiuto opposto dal lavoratore di riassumere il servizio nella diversa sede in cui è stato illegittimamente trasferito, in quanto rispondente al summenzionato requisito di proporzionalità, nella valutazione degli opposti inadempimenti fattane dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva un tale accertamento; incensurabile in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, sia sorretto da motivazione adeuata e non contraddittoria (Cass. cit. n. 4474 del 2015,; Cass. 23/3/2012 n. 4709).

7. Pertanto, deve essere condivisa, siccome esatta, la qualificazione del comportamento del lavoratore alla stregua di eccezione di inadempimento, in quanto proporzionato all’inadempimento datoriale di ricevere la prestazione offerta presso la originaria sede di lavoro, come accertato dal giudice di merito, ridondante sul requisito di buona fede previsto dall’art. 1460 c.c., comma 2 (Cass. 29/2/2016, n. 3959).

8. Con il quarto mezzo di impugnazione si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si critica la sentenza impugnata per non avere provveduto in ordine alla richiesta di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

9. Il motivo è privo di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni, con la conseguenza che tale vizio deve essere escluso in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (vedi Cass. 26/1/2016 n.1360, Cass. 18/4/2007 n. 9244, Cass. 25/2/2005 n. 4079).

Nella specie la Corte di merito ha valutato il provvedimento espulsivo qualificandolo in termini di illegittimità, non avendo riscontrato alcun inadempimento a carico del lavoratore in relazione alle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale inter partes che potesse giustificare l’intimazione del recesso, con statuizione logicamente incompatibile con una qualificazione della condotta assunta dall’ O. in termini tali da integrare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

10. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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