Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6018 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22992-2014 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, in persona dell’Avv. F.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74 SC.B,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

BOCCHERINI 3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE

ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE MAINI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1044/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito l’Avvocato ALDO FERRARI per delega;

udito l’Avvocato FEDERICO DE ANGELIS per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna, in un giudizio promosso da S.L. nei confronti di Italfondiario S.p.A. con sentenza depositata in data 3/7/2013, a conferma della sentenza di primo grado, accertò essersi verificate le condizioni dell’accollo ex lege da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di una cooperativa agricola, di cui era stata accertata l’insolvenza e per l’effetto revocò il decreto ingiuntivo opposto escludendo la legittimazione passiva di S.L.. Avverso la sentenza l’Italfondiario S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Il S. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c., del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 1, comma 1 bis convertito in L. 19 luglio 1993, n. 237, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Corte d’Appello avrebbe violato le norme indicate ritenendo che l’assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole D.L. n. 149 del 1993, ex art. 1, comma 1 bis integrasse un’ipotesi di accollo senza necessità di preventivo consenso del creditore.

Il motivo è infondato.

Come correttamente ritenuto dalla Corte la fattispecie in esame non integra un’ipotesi di accollo ai sensi dell’art. 1273 c.c., con il conseguente effetto liberatorio per il debitore originario solo in caso di adesione espressa del creditore, ma la diversa fattispecie di accollo ex lege previsto da una disposizione normativa che non è suscettibile dell’interpretazione proposta dal ricorrente. La disposizione prevede infatti l’automatica liberazione di tutti i soci garanti, espressione dalla quale non può evincersi altro che l’effetto di successione automatica dello Stato ai garanti nella situazione debitoria per factum principis.

Come affermato da questa Corte già in numerose pronunce, l’immediata liberazione dei debitori originari è conseguenza del tutto conforme alla trasparente ratio legis, che è quella di elargire una provvidenza ai soci di cooperative agricole che abbiano prestato garanzie in favore delle stesse (Cass., Sez. 1, n. 28225/2013; Cass. Sez. 3, n. 4014/2013: L’assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l’insolvenza, prevista dal D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 1, comma 1 bis ha avuto per effetto la liberazione dei garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che detto effetto liberatorio fosse espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della suddetta legge, giacchè esso era comunque desumibile, in via di interpretazione, dalla finalità della legge. Ne consegue che, per effetto della suddetta liberazione, il creditore del socio garante non è legittimato ad agire in via revocatoria nei confronti di quest’ultimo, il quale ha perduto la qualità di debitore; Cass., sez. 1 n. 1847/1974: La disposizione di cui all’art. 1275 c.c. in materia di accollo, delegazione ed espromissione per cui in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario si estinguono le garanzie annesse al credito, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui la sostituzione di un nuovo debitore a quello originario avvenga a seguito di speciali disposizioni di legge o per effetto di un atto autoritativo o d’imperio, cui la volontà del creditore rimane estranea).

Si consideri anche la pronuncia Cass., Sez. 1, n. 28225/2013: E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 1, comma 1 bis (convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 237) che prevede l’assunzione da parte dello Stato, delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, in relazione all’art. 3 Cost., in quanto destinatari del beneficio sono i soci di cooperative agricole che abbiano prestato garanzia, e cioè una particolare categoria di garanti, di talchè la comparazione con il trattamento normativo generalmente riservato ai fideiussori pone a raffronto termini disomogenei.

La sentenza impugnata, che ha accertato essersi determinata una successione dello Stato nel rapporto obbligatorio per factum principis, con assunzione da parte dello Stato della figura di unico soggetto passivo del pagamento e conseguente liberazione degli originari debitori, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non si ravvisano motivi per discostarsi da tale univoco indirizzo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 7.800, di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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