Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27427 del 06/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27427 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Greppi Stefano
Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
261/201/06 depositata il 31/12/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da
Greppi Stefano contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 109/3/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. R9P0131006992006 per iva irpef e irap 2001.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
4889/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 06/12/2013
Il ricorso proposto
si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
la CTR ha ritenuto che l’attività svolta dal Greppi — dj- non consentisse un collegamento
proporzionale tra l’ammontare dei ricavi ed il totale dei costi.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
19692 del 27/09/2011) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati
e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti – nella specie, svolgente attività
di collaborazione coordinata e continuativa come amministratore di società a responsabilità
limitata – non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, poiché questa previsione e quella di cui all’art. 38 del medesimo d.P.R. hanno
portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle
Marche
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.
Così deciso in Roma, 24/10/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA ‘
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del dpr 600/73 laddove