Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6379 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 20/10/2016, dep.13/03/2017), n. 6379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2358/2012 R.G. proposto da:
M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Novara, con
domicilio eletto in Milano, viale Monza, n. 40, presso lo studio del
medesimo;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., quale mandataria di
UNICREDIT S.P.A., in persona del dott. Ma.Gi., giusta
procura per atto 7 giugno 2011 n. 68538 di rep. notaio
M.M. di (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Francesco
Carbonetti e dall’Avv. Fabrizio Carbonetti, con domicilio eletto in
Roma, via di San Valentino, n. 21, presso lo studio dei medesimi;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2243
depositata il 24 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2016
dal Consigliere Carlo De Chiara;
udito l’Avv. Fabrizio Carbonetti per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, rigettando il gravame del sig. M.F., ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stata respinta la querela di falso proposta in via principale dall’appellante in relazione alla sua sottoscrizione di assegni protestati su richiesta della Banca di Roma, nonchè la conseguente domanda risarcitoria nei confronti di quest’ultima, della Camera di commercio di Venezia, del sig. A.V. e dei sig.ri P.V., L. e G. anche quali eredi del defunto P.C., indicato dagli stessi quale autore materiale della contraffazione.
La Corte ha basato la propria decisione sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio – condotta su base grafonomica, grafoscopica, grafico-morfologica e grafologica, dunque utilizzando tecniche del tutto affidabili – che si concludeva con un giudizio di elevata probabilità, e non di assoluta certezza, dell’autenticità delle sottoscrizioni soltanto perchè condotta sulla base non degli originali, bensì di fotocopie degli assegni: documenti che, tuttavia, sarebbe stato onere degli attori produrre in originale, dal che derivava la mancanza di prova della falsificazione e dunque il rigetto della domanda.
2. Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la sola Unicredit s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.) e per essa la mandataria Unicredit Credit Management s.p.a., che ha anche presentato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la contraffazione sulla base della consulenza tecnica di ufficio, pur ritenendo quest’ultima viziata dalla mancata utilizzazione dei documenti originali e senza tener conto delle plurime contestazioni mosse alla stessa dall’appellante.
1.1. Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna contraddizione nell’avere la Corte prima affermato – come sottolinea il ricorrente – la mera probabilità che le firme fossero autentiche ed avere tuttavia concluso, poi, per il rigetto della querela di falso. La Corte, invero, non ha fatto altro che applicare la regola di giudizio fondata sull’onere della prova: poichè la obbiettiva incertezza della falsità delle sottoscrizioni era superabile solo grazie a produzioni documentali di cui era onerato l’attore, essendo la sua domanda basata sull’assunto della falsità, la mancata produzione di quei documenti non poteva che comportare il rigetto della domanda stessa.
Le residue censure articolate dal ricorrente sono inammissibili trattandosi di censure di merito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017