Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6603 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23748-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA n. 190, presso POSTE ITALIANE SPA AREA LEGALE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ROSSANA CLAVELLI;

– ricorrente –

Nonchè da:

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSALBA MELI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2728/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’attuale intimata nei confronti di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva ritenuto la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, dichiarava la nullità del termine finale di durata apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per il periodo 2/2/2002 – 30/4/2002 e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, commisurata in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza;

2. il termine era stato apposto per “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a tre motivi;

4. l’intimata resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato cui non ha resistito la società;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente, deducendo violazione di legge, si duole che il giudice del gravame abbia rigettato l’eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti senza tener conto che il comportamento inerte delle parti evidenziava il disinteresse al suo ripristino, è manifestamente infondato;

7. questa Corte ha più volte affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 289-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 18-112010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932);

8. la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso (v. Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279);

9. l’indirizzo prevalente consolidato, conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., è fondato sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto;

10. la Corte territoriale ha rilevato che la società non aveva dedotto alcuna circostanza significativa rispetto al mero decorso del tempo e che la percezione del TFR senza riserve e la prestazione di attività lavorativa non erano comportamenti significativi della volontà di risolvere il rapporto o di rinunciare ai propri diritti, con accertamento di fatto conforme al principio richiamato e resistente alle censure della società ricorrente incentrate, genericamente, sulla proposizione di una diversa lettura della inerzia prolungata della lavoratrice e della accettazione senza riserve del TFR;

11. il secondo motivo (per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss. e art. 1325 c.c.) per avere il giudice del gravame ritenuto generica la motivazione a fondamento dell’assunzione perchè in violazione dell’obbligo di specificazione delle esigenze (imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2) è inammissibile;

12. impugnata, con ricorso per cassazione, una sentenza (o un capo di questa) fondata su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura e che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, che deve mirare alla cassazione della sentenza ira toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano;

13. è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex inultis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Se:i, U, n. 10374 del 08/05/2007);

14. nel caso in esame, la nullità dell’apposizione del termine al contratto) de quo è stata fondata sulla ritenuta genericità della clausola appositiva del termine e sulla mancata prova da parte di Poste Italiane in ordine alla ricorrenza delle ragioni che avevano motivato l’assunzione a tempo determinato e tale seconda “ratio decidendi”, non risulta incisa dai motivi di ricorso e, dunque, vale da sola a sorreggere la impugnata sentenza;

15. il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, richiedendo l’indicazione, da parte del datore di lavoro, delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla sua portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, sì da assicurare la trasparenza e la verificabilità di tali ragioni;

16. la suddetta specificazione può risultare anche solo indirettamente nel contratto di lavoro e, per relationem, da altri testi accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi in cui, in sede di esame congiunto, siano state analizzate le complesse tematiche operative dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 8286/2012; Cass. n. 343/2015);

17. il Giudice del merito, con valutazione correttamente motivata e priva di vizi logico – giuridici, ha invece escluso la sussistenza di tali presupposti, sulla base dell’esame di ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi i predetti accordi collettivi effettuando altresì, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (vedi le citate sentenze 2279 del 2010 e n. 6974 del 2013) l’analisi delle pattuizioni collettive richiamate per relationem;

18. la Corte di appello ha, inoltre, ritenuto non assolto l’onere probatorio a carico della società, limitatasi a dimostrare l’esistenza, in generale, di un processo di mobilità interna, ma non ha fornito la prova dell’incidenza di tale situazione anche sull’ufficio in cui l’attuale parte intimata ha lavorato e tale proposizione, come già detto, non è stata in questa sede oggetto di censura;

19. quanto al terzo mezzo d’impugnazione, la Corte romana ha indicato, fra le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare in sette mensilità l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 la durata dell’assunzione a termine, il numero di contratti a termine stipulati, le dimensioni della società datrice di lavoro, facendo corretta applicazione dei criteri di cui al citato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 involgendo valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità;

20. diversamente da quanto assume la parte ricorrente, il lavoratore non è tenuto a dimostrare altri elementi dedotti, quali la mancata instaurazione di altri rapporti, la mancata percezione di ulteriori somme a titolo retributivo, il tentativo di reperimento di altre occupazioni e la valutazione complessiva della situazione dedotta in giudizio, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è sottratta al sindacato di legittimità (cfr., per l’applicazione di tale principio con riguardo all’indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, Cass. 5 gennaio 2001, n. 107; Cass. 14 giugno 2006, n. 13732; Cass. 5 maggio 2006, n. 11107 e con riguardo proprio all’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, Cass. 16 ottobre 2014, n. 21932);

21. in conclusione, il terzo motivo, pur sotto il profilo di una denunciata violazione di legge, finisce con il sollecitare questa Corte ad un inammissibile giudizio di merito;

22. il ricorso incidentale, non affidato ad alcun motivo d’impugnazione ex art. 360 c.p.c. con il quale si avversa la statuizione sulle spese, va dichiarato inammissibile;

23. la circostanza che i ricorsi, principale e incidentale, siano stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-qualer, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la società al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente e della parte incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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