Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6636 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16211-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso
Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,
presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI, che la rappresenta e
difende giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO PANINI, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25533/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 18/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello proposto dall’ A. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione avanzata dallo stesso A. contro una cartella di pagamento per violazione C.d.S., ha accolto il gravame ed ha annullato la cartella impugnata, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
il ricorso è proposto con un motivo;
gli intimati non si difendono.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
l’unico motivo di ricorso -con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25 – pone una questione analoga a quella già decisa con la sentenza di questa Corte n. 14125/16 e con l’ordinanza n. 3154/17;
nel fare integrale rinvio alla motivazione di quest’ultima, si ribadisce qui il principio di diritto ivi affermato nei seguenti termini: “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”;
– il ricorso va perciò rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017