Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6475 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 04/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5582/2014 proposto da:

COMUNE SCARMAGNO, in persona del Sindaco pro tempore P.L.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO

D’ALESSANDRO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCO MANASSERO, GIANCARLO BIGINELLI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1887/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA FORNELLI per delega;

udito l’Avvocato GIANCARLO BIGINELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ivrea ha rigettato la domanda di retratto agrario proposta da D.G. nei confronti della Comune di Scarmagno, sul rilievo che non era stata provata la ricorrenza del requisito relativo alla forza lavoro della retraente.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dal Comune relativa alla incompletezza della dichiarazione di retratto in quanto priva dell’indicazione del prezzo di compravendita e della dichiarazione di volontà della riscattante di offrire il prezzo pagato dal Comune.

A seguito di impugnazione della D. e di appello incidentale condizionato del Comune, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 24 settembre 2013 e notificata il 13 dicembre 2013, ha accolto l’impugnazione della D. e quindi a domanda di retratto per il prezzo di Euro 6.500,00.

Avverso questa decisione propone ricorso il Comune di Scarmagno con quattro motivi.

Resiste con controricorso D.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello ha accolto la domanda di retratto ritenendo, nella riconosciuta vigenza degli altri requisiti, esistente anche il requisito della capacità lavorativa della famiglia della D..

La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune, ritenendo che quest’ultimo non aveva adeguatamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la corrispondenza dell’atto di riscatto esercitato dalla D. al modello legale di dichiarazione di riscatto.

2. Con il primo motivo si censura l’omessa pronunzia e violazione degli artt. 111 e 132 c.p.c., art 118 disp. att., L. n. 590 del 1965, art. 8, art. 1324 e 1325 c.c..

Sostiene il ricorrente che la corte d’appello ha omesso di rispondere alle censure mosse con l’appello incidentale condizionato alla sentenza di primo grado,in relazione alla incompletezza della dichiarazione di retratto e alla conseguente nullità ed inefficacia della stessa per la mancanza dei requisiti essenziali dell’indicazione del prezzo e della volontà di offrirlo alla retrattato.

3. Il motivo è fondato.

Infatti il giudice d’appello ha erroneamente definito generica ed inammissibile la doglianza formulata dal Comune relativa al punto della sentenza di primo grado in cui aveva ritenuto sufficiente ad integrare per relationem il requisito dell’indicazione del prezzo il richiamo contenuto nella dichiarazione di retratto al rogito.

4.Invece dalla lettura del motivo di appello incidentale, riportato anche in ricorso, si rileva che la censura formulata dal Comune era sufficientemente specifica.

Infatti il Comune con il motivo d’appello ha denunziato che dall’atto di riscatto si desumeva solamente la volontà della D. di esercitare”il diritto di riscatto a parità di condizioni”.

La dichiarazione non conteneva l’indicazione del prezzo di compravendita del terreno, nè la volontà della ricorrente di offrire il prezzo pagato dal Comune per l’acquisto del terreno.

Il motivo si completa con una serie di argomentazioni giuridiche sulla natura della dichiarazione di riscatto e sui requisiti essenziali della stessa.

5. Pertanto effettivamente la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi sul motivo dell’ appello incidentale.

Questa Corte ha già affermato, ribadendo giurisprudenza costante,che il diritto di riscatto previsto in materia agraria dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, “ex lege”, l’acquisto del fondo a favore del retraente, atteso che con la stessa il retraente comunica all’acquirente la sua volontà di riscattare il fondo. La dichiarazione di retratto deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà, con un espresso e specifico riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile. Cass. Sentenza n. 2402 del 31/01/2008.

Il motivo pertanto deve essere accolto e la sentenza cassata sul punto.

6 Il secondo motivo,con cui si denunzia nullità dell’atto di riscatto per illiceità dei motivi, il terzo motivo, con cui si denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 345c.p.c., comma 3, art. 2697 c.c. e L. n. 590 del 1965, art. 8, ed il quarto motivo, con cui si denunzia omesso esame di fatti decisici, sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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