Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6506 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6506
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24581/2015 proposto da:
D.M.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCA SCARPA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VENEZIA, (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34,
presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO BALLARIN, ANTONIO
IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO, GIUSEPPE VENEZIAN, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1709/2015, emessa il 15/05/2015, del TRIBUNALE
di VENEZIA, depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA
PICARONI;
letta la memoria di parte ricorrente.
Fatto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata in data 29 maggio 2015, ha rigettato l’appello proposto da D.M.N. avverso la sentenza del Giudice di pace di Mestre n. 818 del 2013 e nei confronti del Comune di Venezia.
2. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal sig. D.M. per carenza di legittimazione attiva del predetto, in quanto conducente del veicolo targato (OMISSIS), di proprietà della società Sotreva, e quindi non destinatario dei verbali di contestazione della violazione emessi a seguito di accesso in zona a traffico limitato, che erano stati, infatti, notificati alla indicata società.
3. Il Tribunale ha confermato la decisione, previa esclusione della nullità della sentenza di primo grado.
4. D.M.N. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. Resiste il Comune di Venezia con controricorso.
4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso del rigetto del ricorso e il Collegio condivide la proposta.
5. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e si contesta la valutazione riguardante il difetto di legittimazione attiva dell’opponente, risulta manifestamente infondato. L’irrogazione nel caso di specie della sola sanzione pecuniaria, che vede come destinatario il proprietario del veicolo, non consente di riconoscere in capo al conducente non proprietario, quale è il sig. D.M., l’interesse ad impugnare la sanzione (si argomenta a contrario, da Cass. Sez. U, 13/03/2012, n. 3936 che ha riconosciuto sussistente l’interesse nel caso di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente).
6. Il secondo motivo, con il quale è denunciata l’erronea valutazione della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, risulta manifestamente infondato. Il Tribunale ha evidenziato che non vi era incertezza sulla identificazione del dispositivo, che era stato letto in udienza dal Giudice di pace, oltre che allegato al verbale d’udienza e riprodotto nella copia integrale della sentenza prodotta in appello.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017