Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6589 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23579/2012 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PISANA 13, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIA D’AMICO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
nonchè da:
M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN LUIGI
ROCCHI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 120/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI
CESENA, depositata il 21/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato D’Amico Claudia difensore del ricorrente che si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 222/2010 il GP di Cesena rigettava l’opposizione a d.i. proposta da M.A. contro il condominio Centro degli affari in (OMISSIS) per il pagamento di Euro 1267,17 oltre accessori.
Proposto appello dall’opponente che ribadiva l’erroneità dei conteggi non suffragati dall’approvazione dell’assemblea, il Tribunale di Cesena revocava il d.i. e compensava integralmente le spese statuendo che dalla stessa documentazione versata dal condominio emergeva che, a seguito dell’approvazione del consuntivo 2008, la M. era debitrice di Euro 1070,71 e non di 1267,01.
Ricorre il condominio con tre motivi, resiste controparte proponendo ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso principale si lamenta nullità della sentenza per ultrapetizione perchè si dovevano valutare gli originari presupposti di legittimità del d.i..
Col secondo motivo si deduce falsa applicazione di legge perchè le spese condominiali richieste erano quelle Delib. fino all’assemblea 26 febbraio 2008, comprensive unicamente del bilancio preventivo 208.
Col terzo motivo si deduce contraddittoria motivazione in ordine alla revoca del d.i.. Col ricorso incidentale si denunziano violazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per la compensazione delle spese perchè il bilancio preventivo 2008 non è stato prodotto tant’è che il Tribunale non ha condannato la M. ad alcuna somma.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza ha statuito che dalla stessa documentazione versata dal condominio emergeva che, a seguito dell’approvazione del consuntivo 2008, la M. era debitrice di Euro 1070,71 e non di 1267,01.
Stando così le cose avrebbe dovuto revocare il d.i. e condannare l’opponente alla minor somma accertata.
Conseguentemente, va rigettato il primo motivo perchè bisogna far riferimento al momento della decisione ed il secondo perchè non risolutivo.
L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, dovendo la esistenza del diritto azionato verificarsi al momento della decisione: correttamente è stata data rilevanza al bilancio consuntivo successivamente intervenuto, posto che la legittimità della riscossione in base al bilancio preventivo viene meno una volta approvato il consuntivo.
Va accolto il terzo motivo del ricorso principale: erroneamente il tribunale, pur avendo ritenuto provato il credito, seppure in misura inferiore alla pretesa, si è limitato a revocare il decreto, mentre avrebbe dovuto pronunciare sentenza di condanna nella misura accertata di Euro 1070,71.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto conseguono anche la decisione nel merito e la regolamentazione delle spese.
La riforma della sentenza impugnata comporta, art. 336 c.p.c., che vanno liquidate le spese del doppio grado, come da dispositivo, a carico della parte risultata soccombente.
Il ricorso incidentale è assorbito per effetto delle considerazioni che precedono.
PQM
La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa in relazione a quanto statuito la sentenza e, decidendo nel merito, condanna l’opponente al pagamento di Euro 1070,71 oltre interessi dalla domanda ed alle spese di secondo grado in Euro 1000 di cui Euro 400 per diritti e Euro 600 per onorario e di legittimità in Euro 1200 di cui Euro 1000 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017