Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27406 del 06/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27406 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 30184-2007 proposto da:
COMUNE di LENTINI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’
CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI
PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NIGROLI CARMELA;
– ricorrente –
2013
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contro
Associazione tra professionisti denominata “Studio
Associato ACQUAMBIENTE INGEGNERIA degli Ingegneri
INDELICATO SALVATORE e SAITTA GIOVANNI” P.IVA
Data pubblicazione: 06/12/2013
02443650870, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO
41, presso lo studio dell’avvocato STUDIO SEMINARA &
ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato
SEMINARA DARIO;
–
nonchè contro
INDELICATO SALVATORE
– intimato –
avverso la sentenza n. 762/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 19/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
Sono comparsi gli Avvocati CARMELA NIGROLI e PIERO
SANDULLI difensori del ricorrente che hanno chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
controricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del 3/9/1997 notificato il
7/11/1997 il Presidente del Tribunale di Siracusa, a
seguito di ricorso di Salvatore Indelicato in proprio e
quale legale rappresentante dello Studio Associato
Indelicato e Giovanni Saitta ingiungeva al Comune di
Lentini, il pagamento della somma di lire 601.707.585 a
titolo di compenso per prestazioni professionali.
Il Comune di Lentini proponeva, in data 12/12/1997,
opposizione nei soli confronti di Salvatore Indelicato
in proprio e l’Indelicato, in proprio, si costituiva
per resistere all’opposizione.
Il
Presidente
del
Tribunale
di
Siracusa
con
provvedimento del 14/5/1998 dichiarava esecutivo il
decreto ingiuntivo limitatamente alle istanze dello
Studio Associato Acquambiente Ingegneria degli
ingegneri Salvatore Indelicato per mancata opposizione
nei confronti del predetto studio.
Successivamente, in data 14/10/1998, il Comune ingiunto
proponeva opposizione avverso il medesimo decreto
ingiuntivo (già dichiarato esecutivo) citando in
giudizio lo Studio Associato Acquambiente Ingegneria
degli ingegneri Salvatore Indelicato e Giovanni Saitta
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Acquambiente Ingegneria degli ingegneri Salvatore
che
preliminarmente
eccepiva
la
tardività
dell’opposizione; non risulta, né dalla sentenza
impugnata, né dal ricorso o dal controricorso, se con
l’opposizione sia stata fatta valere anche una
eventuale illegittimità del provvedimento con il quale
Studio Associato, ex art. 647 c.p.c., ma la Corte di
Appello nella sentenza ha fatto riferimento sia
all’esistenza di un giudicato, sia ad una preclusione
processuale derivante dalla mancata tempestiva
opposizione.
I due procedimenti, instaurati con le due distinte
opposizioni, venivano riuniti e infine decisi con
sentenza del 15/2/2003 del Tribunale di Siracusa che
dichiarava inammissibili entrambe le opposizioni del
Comune di Lentini perché proposte dal Sindaco del
Comune opponente privo dell’autorizzazione in giudizio
della Giunta Comunale.
Il Comune proponeva appello al quale resistevano sia
Indelicato Salvatore in proprio sia lo Studio
Associato.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del
19/7/2007:
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è stata dichiarata l’esecutorietà nei confronti dello
- riteneva fondato il motivo di appello concernente la
legitimatio ad processum
del Sindaco (negata dal
Tribunale) rilevando che per legge regionale il Sindaco
non aveva necessità dell’autorizzazione della Giunta;
con riferimento al decreto ingiuntivo emesso su
l’ulteriore motivo di appello concernente la nullità,
ex art. 23 D.L.66/1989, della delibera di conferimento
dell’incarico all’Indelicato per mancanza
dell’obbligatoria previsione dell’impegno di spesa, con
la conseguente carenza di legittimazione passiva del
Comune perché il rapporto contrattuale, secondo la
Corte di Appello, era insorto solo tra il
professionista e gli amministratori e funzionari che
gli avevano conferito l’incarico, il che escludeva
anche l’azione di indebito arricchimento nei confronti
del Comune;
con riferimento allo stesso decreto ingiuntivo
dichiarato esecutivo per le domande proposte dallo
Studio Associato Acquambiente Ingegneria, rilevava che
l’opposizione del Comune nei confronti dello Studio
Associato era stata proposta
14/10/1998)
(con citazione del
oltre il termine di 40 giorni dalla
notifica del decreto avvenuta in data 7/11/1997 con la
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istanza di Indelicato Salvatore, riteneva fondato anche
conseguenza che il decreto ingiuntivo aveva acquistato
efficacia di cosa giudicata ed era precluso al Comune
di far valere, in sede di opposizione ogni questione
relativa a quanto riconosciuto a favore dello studio
associato con il decreto ingiuntivo.
ingiuntivo emesso su istanza di Indelicato Salvatore
iure proprio e dichiarava inammissibile l’opposizione
proposta dal Comune nei confronti dello studio
associato avverso il medesimo decreto ingiuntivo che,
per l’effetto, dopo averlo revocato nei confronti
dell’Indelicato, lo confermava nei confronti dello
studio associato.
Il Comune di Lentini ha proposto ricorso affidato a due
motivi.
Lo
Studio Associato Acquambiente
Ingegneria
ha
resistito con controricorso e ha depositato memoria; è
rimasto intimato Indelicato Salvatore.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e
il difetto di legitimatio ad causam.
Il ricorrente sostiene che nella parte narrativa del
ricorso per decreto ingiuntivo non v’era alcun
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A
In conclusione, la Corte di Appello revocava il decreto
riferimento che potesse ricollegare il credito oggetto
della domanda monitoria allo Studio Associato non
comparendo alcun riferimento nei documenti fondanti la
pretesa (il parere di congruità della parcella del
Consiglio dell’ordine degli ingegneri, le deliberazioni
conferimento dell’incarico) e pertanto dalla stessa
prospettazione del ricorso si doveva dedurre che lo
Studio Associato non si affermava titolare del credito
per il quale era richiesto il decreto ingiuntivo ed
era, quindi, carente di legittimazione
ad causam
avendo esercitato un diritto rappresentato come altrui,
né risultava in fatto titolare del diritto scaturente
dal rapporto di prestazione d’opera professionale
intercorso tra il Comune di Lentini e il solo
Indelicato personalmente.
Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.
ora abrogato, ma applicabile
ratione temporis,
il
ricorrente, premesso che lo studio Acquambiente ha
omesso di prospettare la titolarità del diritto di
credito azionato nei confronti del Comune di Lentini,
chiede se sussista un difetto di legittimazione attiva
del predetto studio che, in quanto difetto di un
requisito dell’azione, precludeva la pronuncia del
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della Giunta Municipale, il disciplinare per il
decreto ingiuntivo, essendo pertanto violato l’art. 81
c.p.c.
1.1
n motivo di ricorso è inammissibile per
irrilevanza rispetto alla
ratio decidendi
della
sentenza secondo la quale il decreto ingiuntivo (del
Presidente del Tribunale) aveva acquistato efficacia di
cosa giudicata ed era precluso al Comune di far valere,
in sede di opposizione ogni questione relativa a quanto
riconosciuto a favore dello studio associato con il
decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente
(salvo i casi di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
che qui non ricorrono e neppure sono dedotti) acquista
efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che
ai soggetti del rapporto giuridico e l’efficacia di
detto giudicato si estende agli accertamenti che
costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o
presupposti logico-giuridici della pronunzia
d’ingiunzione (Cass. 28/8/2009 n. 18791).
Ne discende che soltanto nel giudizio di cognizione
instaurato a seguito di rituale e tempestiva
opposizione all’ingiunzione il giudice può statuire
sulla pretesa originariamente fatta valere con la
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quale era stata dichiarata l’esecutorietà dal
domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese
contro di essa proposte (compresa quella attinente al
difetto di
legitimatio ad causam,
proposta davanti a
questa Corte) con la conseguenza che, decorso
inutilmente il termine per proporre l’opposizione ed in
l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc.
civ., l’esercizio del detto potere-dovere del giudice è
impedito dal passaggio in giudicato del decreto
ingiuntivo (cfr. Cass. 3/5/1991 n. 4833); una autonoma
“actio nullitatis”,
resta comunque limitata ai soli
casi propriamente riconducibili al concetto di
inesistenza, nei quali venga a mancare alcuno dei
requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto
come provvedimento giurisdizionale e non anche a quei
casi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al
merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso
fuori dei casi stabiliti dalla legge.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la
nullità del procedimento e della sentenza in relazione
alla violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.
Il ricorrente osserva che il credito oggetto delle
richiesta monitoria era unico, ma azionato da due
soggetti, con la conseguenza che all’opponente doveva
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assenza di situazioni suscettibili di giustificare
essere consentito ottenere la pronuncia richiesta nei
confronti di entrambi si soggetti e non nei confronti
di uno solo; la situazione così delineatasi imponeva,
dopo l’instaurazione del giudizio di opposizione nei
confronti di un solo soggetto, di integrare il
soggetto (lo Studio Associato) e la mancata
integrazione ha determinato il formarsi di un contrasto
tra giudicati per effetto del quale lo stesso credito è
ritenuto inesistente per l’Indelicato ed esistente
invece per lo studio associato.
Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.
il ricorrente chiede se il giudizio si è svolto in
assenza di un contraddittore necessario (il predetto
Studio Associato) che doveva partecipare al giudizio
promosso con l’opposizione al decreto ingiuntivo nel
procedimento n. 1832/97 da parte del Comune di Lentini,
essendo beneficiario dello stesso decreto e se perciò
il procedimento debba essere dichiarato nullo per
violazione degli artt. 102 e 101 c.p.c. essendo stato
altresì violato il principio del contraddittorio che
doveva necessariamente instaurarsi tra entrambi
beneficiari dell’ingiunzione ed il Comune ingiunto,
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contraddittorio anche nei confronti del secondo
stante
l’unicità
del
titolo
opposto
per
la
contestazione del credito azionato.
2.1 n motivo, come il precedente, è inammissibile in
quanto non pertinente rispetto alla
ratio decidendi
secondo la quale il decreto ingiuntivo a favore dello
tempestiva opposizione, così che qualunque fosse la
censura sul credito azionato, il credito riconosciuto
allo Studio Associato non era più contestabile ed era
inammissibile la stessa opposizione per la preclusione
processuale di cui all’art. 647 comma 2 c.p.c.
Il diverso esito delle due cause poi riunite dipende
appunto dalla mancanza di tempestiva opposizione
all’ingiunzione emessa a favore dello studio associato.
Per completezza di argomentazione occorre ancora
osservare che le due cause erano già state riunite in
primo grado e trattate unitariamente, così che non era
neppure necessaria una integrazione del contraddittorio
.
(cfr. Cass. 31/8/2005 n. 17592).
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
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e Studio Associato era divenuto definitivo per mancata
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di
Lentini a pagare allo Studio Associato Acquambiente
Ingegneria degli ingegneri Salvatore Indelicato e
Giovanni Saitta le spese di questo giudizio di
cassazione che liquida in euro 6.000,00 per compensi
Così deciso in Roma, il 22/10/2013.
oltre euro 200,00 per esborsi.