Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6847 del 16/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 16/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.16/03/2017),  n. 6847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20183-2012 proposto da:

F.C., (OMISSIS) e F.G. (OMISSIS) nella loro

qualità di eredi in beneficio d’inventario di FA.GI.,

deceduto, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA VERBANO 22,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FERRANNINI, rappresentate e

difese dall’avvocato FABRIZIO MASCI;

– ricorrenti –

contro

R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI SIBIO;

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE GARDEN S.r.l. in Liquidazione, in persona del Liquidatore

pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 670/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del secondo e

del quarto motivo e per il rigetto, perchè infondati, degli altri

motivi di ricorso e per la condanna alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 16 giugno 2011, che ha accolto parzialmente l’appello proposto da R.A. avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia del 28 novembre 2008, e nei confronti di F.C. e F.G. e di Immobiliare Garden s.r.l. in liquidazione.

1.1. – Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1346 del 2008, decidendo sulle cause riunite introdotte rispettivamente Fa.Gi. (R.G. n. 155 del 1994) e da Immobiliare Graden srl in liquidazione (R.G. n. 232 del 1994), aveva accolto la domanda proposta in riassunzione dalle sorelle F., eredi dell’originario attore Fa.Gi., e trasferito, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la proprietà di due appartamenti siti in La Spezia, condannando la convenuta Immobiliare Garden e l’interveniente R.A., che si era resa acquirente di uno degli appartamenti in oggetto, al pagamento delle spese processuali.

2. – La Corte d’appello, adita in via principale da R.A. e in via incidentale da Immobiliare Garden, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda di trasferimento degli immobili, rilevando che non era agli atti la scrittura privata del 7 maggio 1992, documento sul quale l’originario attore Fa.Gi. aveva fondato la sua pretesa, poichè le appellate F. non avevano depositato il fascicolo di parte; che, in ogni caso, dalla sentenza di primo grado emergeva chiaramente che la scrittura non conteneva alcun riferimento al trasferimento degli appartamenti.

L’argomentazione con cui il Tribunale aveva motivato l’accoglimento della domanda – e cioè che il trasferimento degli immobili costituiva il corrispettivo promesso da Immobiliare Garden all’ex socio e creditore Fa.Gi., per avere agevolato l’ammissione della società al concordato fallimentare, prestando garanzia fideiussoria – era smentito dal rilievo che la sentenza del Tribunale di Genova 9 luglio 1993, di omologazione del concordato fallimentare, non conteneva alcun riferimento a tale impegno, mentre dava atto che la proposta di concordato prevedeva il trasferimento delle unità immobiliari a coloro i quali aveva stipulato preliminari di compravendita con la società dichiarata fallita, e tra costoro non figurava il sig. F., e le lettere intercorse tra F. ed il legale rappresentante della società, richiamate dal Tribunale, non erano in atti, al pari della scrittura privata 7 maggio 1992.

3. – Per la cassazione della sentenza F.C. e F.G., nella qualità di eredi beneficiate di Fa.Gi., hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso R.A.. E’ rimasta intimata Immobiliare Garden s.r.l. in liquidazione.

La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione su un fatto decisivo e si lamenta che la Corte d’appello aveva erroneamente deciso su domande nuove proposte dall’appellante principale R. – di declaratoria di estinzione del giudizio e di nullità della scrittura privata (OMISSIS) -, senza motivare sul punto, a fronte della eccezione formulata dalle appellate F. nel primo atto difensivo.

1.2. – La doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata.

Le ricorrenti non hanno interesse a dolersi della mancata declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di estinzione del giudizio, proposta dall’appellante principale R., poichè la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione nel merito, e quindi l’eventuale accoglimento della censura qui formulata risulterebbe privo di rilevanza decisoria (ex plurimis, Cass., sez. L, sent. n. 23958 del 2015).

Quanto alla asserita novità della questione della nullità della scrittura privata (OMISSIS), la doglianza è infondata. A prescindere dalla modalità con cui era stata introdotta, la questione ha riguardato l’accertamento dell’idoneità del documento a supportare la domanda principale, di trasferimento della proprietà degli immobili a favore delle sigg.re F.. Si trattava, pertanto, di questione la cui valutazione era implicata dalla stessa domanda, e la Corte d’appello era tenuta ad esaminarla anche d’ufficio (Cass., Sez. U, sent. n. 26243 del 2014).

2. – Con il secondo motivo è denunciata inammissibilità dell’appello proposto da Immobiliare Garden srl per mancanza di capacità processuale della società in capo al liquidatore, poichè la predetta società era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 30 novembre 2001, e quindi non poteva proporre appello nè resistere, essendo priva di efficacia e validità la procura notarile rilasciata al difensore, con la conseguenza che la sentenza di primo grado era diventata definitiva nei suoi confronti.

2.1. – La doglianza è infondata.

Trova applicazione alla fattispecie in esame – nella quale la conoscenza della cancellazione della società dal Registro delle imprese è avvenuta fuori dal processo – la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, affermata dalla sentenza della Sezioni Unite civili n. 15295 del 2014.

Il fenomeno estintivo che si realizza con la cancellazione della società dal registro delle imprese, e che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determina – qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4.

L’ultrattività del mandato alla lite comporta l’ammissibilità sia del ricorso per cassazione proposto dalle sigg.re F. nei confronti della società, con notifica presso il difensore costituito in appello, sia dell’appello a suo tempo proposto dalla società, a mezzo del predetto difensore, rimanendo esclusa dalla suddetta regola soltanto l’attività difensiva in sede di giudizio di legittimità, che esige la procura speciale (Cass., sez. 5, sent. n. 15177 del 2016). Quanto al potere rappresentativo del difensore della società, risulta dall’intestazione della sentenza d’appello che l’avv. S. era munito di procura generale, e pertanto si deve presumere che lo stesso difensore fosse abilitato a proporre appello.

3. – Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 352 e 190 c.p.c., in relazione alla L. n. 276 del 1997, art. 12 e si lamenta che la Corte d’appello aveva rimesso le parti all’udienza collegiale, senza disporre lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e quindi risultava leso il diritto di difesa delle appellate, odierne ricorrenti, private della possibilità di depositare la comparsa e la memoria di replica e, insieme a tali atti, il proprio fascicolo di parte.

3.1. – La doglianza è infondata.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d’appello non è applicabile l’art. 281-sexies c.p.c., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dall’art. 352 c.p.c., comma 2, e tuttavia, qualora la corte d’appello abbia applicato il citato art. 281-sexies, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ove, a fronte dell’invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, queste ultime non si oppongano, nè richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2, là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 5891 del 2012).

Le ricorrenti nel motivo di ricorso non denunziano nè di aver chiesto il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (come avrebbero dovuto in ossequio al principio di autosufficienza), nè di essere state poste nell’impossibilità di svolgere appieno la propria difesa, sicchè la nullità del procedimento risulta sanata.

Quanto al mancato deposito del fascicolo di parte, si tratta di evenienza non condizionata dal procedimento di definizione del giudizio d’appello, e pertanto la denunciata lesione del diritto di difesa non è neppure astrattamente configurabile.

4. – Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2697, 2729, 2644 e 2652 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si lamenta l’erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio e la stessa valutazione delle prove operata dalla Corte d’appello, che, diversamente dal Giudice di primo grado, non aveva considerato che la società Immobiliare Garden non aveva mai contestato l’esistenza dell’obbligo di trasferimento degli immobili a favore di F., nè disconosciuto i documenti prodotti dall’attore.

4.1. – La doglianza è inammissibile in quanto sollecita la rivalutazione del merito, facendo riferimento a documenti che la Corte d’appello non ha esaminato in quanto non presenti in atti al momento della decisione.

5. – Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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