Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6864 del 16/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.16/03/2017), n. 6864
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21444-2015 proposto da:
M.R., M.D., M.A.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo
studio dell’avvocato GIANCARLO FIORINI, rappresentati e difesi
dall’avvocato FERNANDO PICCONE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 147/2015 emesso dal Magistrato designato presso
la CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1 Con ricorso depositato in data 29.8.2014 presso la Corte d’appello di Campobasso, A.M., R. e M.D. hanno chiesto la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo iniziato nel 1994 dinanzi al Pretore di Avezzano e definito con sentenza 3.6.2013 dalla Corte d’Appello di L’Aquila.
Il consigliere delegato, con decreto depositato in data 11.6.2015, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 1.082,00 ciascuno oltre interessi.
Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo (omessa motivazione su un punto decisivo) illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Ministero resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2 Va premessa la tempestività del controricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato, notificato il 19.10.2015 e dunque nel termine di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c., ossia nei 40 giorni dalla notifica (l’impugnazione infatti era stata notificata il 7.9.2015 e il 17 ottobre, ultimo giorno utile, cadeva di sabato).
Ancora, va rilevato che il mancato riferimento al nome di M.A.M. nella intestazione del controricorso non incide sulla validità dell’atto che senza alcun dubbio è diretto alla difesa erariale.
Fatta questa preliminare precisazione – resasi necessaria per rispondere ai rilievi contenuti nella memoria dei ricorrenti – va rilevata l’inammissibilità del ricorso perchè proposto contro il decreto emesso dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d’Appello, provvedimento avverso il quale è prevista unicamente l’opposizione al Collegio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (v. in tal senso anche Sez. 6 – 2, Sentenza n. 19238 del 11/09/2014 Rv. 632079; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16806 del 24/07/2014 Rv. 632676).
L’esito del giudizio comporta inevitabilmente la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese.
Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento che liquida in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017