Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6914 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5578-2013 proposto da:

SPETTACOLO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 15,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO TARSIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– ricorrente –

contro

CENSUM SPA;

– intimato –

Nonchè da:

CENSUM SPA, elettivamente domiciliato ROMA VIA CICERONE 28, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

contro

SPETTACOLO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Spettacolo S.r.l. impugnava cinque avvisi di accertamento a mezzo dei quali la società Censum S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Casamassima, aveva richiesto il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativamente agli anni dal 2006 al 2010 sul presupposto che erano state esposte due targhe normali monofacciali e due scritte sul vetro in corrispondenza dell’esercizio commerciale posto all’interno del centro commerciale all’ingrosso denominato “Il Baricentro”. La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte della Censum S.p.A., la commissione tributaria regionale della Puglia lo accoglieva parzialmente annullando gli avvisi di accertamento per gli anni 2006, 2007 e 2008. Osservava la CTR che il centro commerciale risultava essere luogo aperto al pubblico poichè vi accendevano non solo i negozianti o quanti erano titolari di partita Iva ma chiunque interessato, dato che nessun blocco e nessuna verifica preventiva veniva fatta dalla vigilanza al momento dell’ingresso cosicchè si realizzava la libera circolazione del pubblico nonchè la piena realizzazione degli scopi pubblicitari delle targhe e delle scritte sul vetro che erano visibili da tutti i clienti e visitatori. All’interno del centro esistevano, poi, servizi comuni quali poste, banche, bar, ristorante, albergo e università e ciò dimostrava che tali esercizi erano utilizzati da ogni e qualsiasi avventore e non in via esclusiva dagli operatori e commercianti del centro commerciale. Per quanto concerneva le annualità 2006, 2007 e 2008, rilevava la CTR che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 4, nel prevedere che, in caso di omissione della presentazione della dichiarazione la pubblicità, essa si presumeva effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui era stata accertata, poneva una presunzione legale preclusiva della possibilità di utilizzare ai fini probatori presunzioni semplici per accertare la sussistenza del presupposto impositivo anche per gli anni pregressi; ne derivava che, poichè il primo accertamento ricorreva solo dall’anno 2009, gli importi complessivamente dovuti dovevano essere determinati nella misura riferita ai soli anni 2009 e 2010.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Spettacolo Srl affidato ad un motivo. Si è costituita in giudizio la società Censum S.p.A., la quale ha svolto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente principale deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, comma 1, in quanto la CTR ha errato nel ritenere sussistente il presupposto dell’imposta. Ciò in quanto l’art. 5 citato prevede che la diffusione di messaggi pubblicitari possa essere tassata solo se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, nel caso di specie, il centro commerciale (OMISSIS) non era luogo aperto al pubblico poichè ad esso potevano accedere solo persone titolari di partita Iva previamente identificate al centro di guardiania.

4. Con il motivo di ricorso incidentale, la società Censum S.p.A. deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 4, ed all’art. 2729 c.c.. Sostiene che la norma di cui all’art. 8 citato è volta a disciplinare il termine entro il quale l’ente impositore deve esercitare il potere impositivo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione della pubblicità ma non esclude che, così come previsto in materia di Tarsu, siano utilizzabili le presunzioni semplici ai fini della dimostrazione che la pubblicità è stata svolta anche negli anni precedenti, posto che già nel 2006 la società Spettacolo Srl aveva la propria sede all’interno del centro commerciale (OMISSIS) con identico oggetto sociale.

5. Osserva la Corte che il motivo di ricorso principale è inammissibile. Invero la ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR secondo cui il centro commerciale “(OMISSIS)” risultava essere luogo aperto al pubblico poichè vi accendevano non solo i negozianti o quanti erano titolari di partita Iva ma chiunque interessato. La valutazione in fatto compiuta dalla CTR avrebbe potuto essere censurata solo sotto il profilo del vizio di motivazione perchè, per consolidata giurisprudenza, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna (all’esatta interpretazione della norma di legge ed attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006; Cass. n.195 del 11/1/2016; Cass. n. 26110 del 30/12/2015; Cass. n. 16698 del 16/7/2010; Cass. n. 7394 del 26/3/2010). Al lume di tale principio è dato rilevare come la motivazione della sentenza impugnata non contiene un’errata valutazione in diritto dell’art.5 d.lgs. n.507/1993, bensì accerta in concreto la natura di luogo aperto al pubblico del centro commerciale.

6. In ordine al motivo di ricorso incidentale, osserva la Corte che la controricorrente sostiene che la previsione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 4, non preclude il ricorso alle presunzioni semplici per provare che il mezzo pubblicitario è stato utilizzato anche per gli anni precedenti a quello in cui è stato effettuato l’accertamento poichè la norma vale solamente a stabilire il dies a quo del termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10. Sul punto la Corte di legittimità ha già affermato il principio, che questo collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, la decadenza del comune dall’esercizio del potere impositivo – la quale può essere rilevata solo dal contribuente, su cui grava l’onere della relativa prova – si verifica, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 10 dopo il decorso di due anni “dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. In caso, pertanto, di omessa dichiarazione, il dies a quo del termine biennale di decadenza va identificato nel momento del sorgere dell’obbligo della dichiarazione, il quale nasce, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, appena “prima di iniziare la pubblicità”, senza che possa essere invocato il disposto del comma quarto del medesimo art. 8 – secondo il quale, in ipotesi di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso “con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata”, atteso che la decorrenza cui detta norma si riferisce attiene unicamente alla misura del tributo che l’omittente è tenuto a versare (Cass. n. 14483 del 29/09/2003). Ai lume di tale principio va ritenuto che la CTR ha fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 8, comma 4, citato, dovendosi considerare che il legislatore ha inteso stabilire che la misura del tributo cui è tenuto il contribuente va calcolata con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata l’omessa presentazione della dichiarazione, per il che è esclusa la debenza del tributo per i periodi pregressi.

7. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, dunque, rigettati e le spese processuali si compensano per intero in considerazione della reciproca soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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