Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6893 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017), n. 6893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8197-2015 proposto da:
LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5783/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,
depositata il 26/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella
rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;
udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla
oppone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di Logista Italia s.p.a. vennero emesse cinque ingiunzioni di pagamento per accisa gravante sui tabacchi lavorati a seguito di svincolo irregolare dal regime sospensivo sulla base di p.v.c. redatti fra il 2004 ed il 2006. I ricorsi della contribuente, previa riunione, vennero disattesi dalla CTP. Anche l’appello venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione.
Il D.Lgs. n. 504 del 1995, come modificato dal D.Lgs. n. 48 del 2010, non ha introdotto per il contribuente, in materia di accisa di tabacchi lavorati, un trattamento più sfavorevole rispetto a quello previsto dal precedente D.L. n. 331 del 1993. L’unica modifica testuale, e cioè la qualificazione con gli aggettivi rispettivamente “irrimediabile” e “totale” degli eventi “perdita” e “distruzione” del prodotto, non ha modificato il significato sostanziale della normativa. Alle ipotesi di rapina o di furto, quali immissioni in consumo dovute a svincolo irregolare, continua ad essere applicata la norma di identico contenuto di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 2ovvero di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2. Non vi è stata quindi applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole per il contribuente. Lo svincolo irregolare dei tabacchi lavorati dal regime sospensivo, come nel caso di furto o rapina, comporta l’esigibilità dell’accisa da parte dell’Amministrazione.
Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivò si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4 modificato dal D.Lgs. n. 48 del 2010, art. 1, comma 1, lett. d) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 e L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che il D.Lgs. n. 48 del 2010, recependo la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, ha abrogato il titolo 1^ del D.L. n. 331 del 1993, trasferendo la relativa disciplina all’interno del D.Lgs. n. 504 del 1995 (divenuto testo unico delle accise, comprensivo quindi anche dei tabacchi lavorati), e ha introdotto le qualificazioni di perdita “irrimediabile” e distruzione “totale”, escludendo ogni possibilità di ricondurre alle ipotesi di perdita le fattispecie delittuose di furto e rapina (la norma ha carattere innovativo, essendo consentita l’adozione di norme interpretative in materia tributaria soltanto in casi eccezionali e con qualificazione come tale della disposizione di interpretazione autentica). Aggiunge che prima della modifica legislativa tali fattispecie delittuose erano dunque riconducibili alla nozione di perdita e che la nuova norma era stata applicata a fatti antecedenti la sua entrata in vigore.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che le ipotesi di furto e rapina vanno ascritte alla fattispecie di forza maggiore ai fini della concessione dell’abbuono d’imposta previsto dalla legge.
La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso. Segue l’estinzione del processo. La parte che ha dato causa ai processo va condannata alle spese, liquidate come in dispositivo. La costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza sollevare eccezioni in ordine alla propria legittimazione, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali circa il rapporto fra la ricorrente ed il Ministero medesimo.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che liquida in Euro 14.000,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali circa il rapporto processuale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017