Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6937 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.17/03/2017), n. 6937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21817/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n.
12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a., Società Cremasca Servizi
s.p.a.;
– intimate –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 87/43/11 depositata il 27 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Udito l’Avv. Barbara Tidore per la ricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Respingendo l’appello erariale, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava l’annullamento di primo grado dei provvedimenti di diniego emessi nei confronti della Società Cremasca Reti e Patrimonio e della Società Cremasca Servizi in ordine alle istanze di rimborso del credito d’imposta per carbon tax anno 2003 e per riduzione accisa gasolio autotrazione anno 2003.
Il giudice d’appello confermava la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa la natura solo ordinatoria del termine fissato per l’istanza di rimborso.
L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con unico motivo. Le società contribuenti restano intimate.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, D.L. n. 265 del 2000, artt. 1 e 2, conv. L. n. 343 del 2000, per aver il giudice d’appello qualificato come meramente ordinatorio il termine di rimborso del credito d’imposta per carbon tax e riduzione accisa gasolio autotrazione.
1.1. Il ricorso è fondato.
Nel testo vigente ratione temporis, il D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, stabilisce che gli esercenti utilizzano il credito in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto e che “per la fruizione dell’eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno”.
In passato, l’assenza di un’espressa comminatoria di decadenza ha fatto dubitare della natura perentoria di questo doppio termine (termine di compensazione e termine di rimborso).
La Corte ha chiarito, tuttavia, con precedente cui ora si aderisce, che il doppio termine sancito dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, è perentorio pur in assenza di un’espressa qualificazione in tal senso, e ciò in ragione della categoricità della formulazione letterale della norma e della finalità di contenere nel tempo l’esercizio dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale (Cass. 18 maggio 2012, n. 7879, Rv. 622388).
Nella specie, è pacifico che il credito d’imposta non sia stato compensato e che ne sia stato chiesto il rimborso in numerarlo; pacifico che ciò sia stato fatto oltre il termine semestrale di legge.
Su questa incontroversa base fattuale, il giudice d’appello ha respinto il gravame perchè ha qualificato il termine di rimborso come ordinatorio, laddove esso è perentorio.
2. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con rigetto dell’impugnazione dei dinieghi di rimborso.
3. Il chiarimento giurisprudenziale è intervenuto dopo i gradi di merito e le contribuenti non hanno oggi resistito: si compensano le spese processuali di merito e si dichiarano irripetibili quelle di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dei dinieghi di rimborso; dichiara compensate le spese processuali di merito e irripetibili quelle di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017