Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6983 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 14/04/2016, dep.17/03/2017),  n. 6983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2028-2012 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.M., P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL

NOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO PLUCHINO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 669/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/06/2011 R.G.N. 1716/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato CORBO NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Messina, con sentenza depositata il 22/6/2011, rigettava il gravame proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avverso la sentenza resa in data 2/10/2009 dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) avverso due decreti ingiuntivi notificati rispettivamente il 3/11/2008 ad istanza di A.M. ed il 31/10/2008 ad istanza di P.A., con i quali era stato liquidato il pagamento del trattamento di fine rapporto in virtù del principio di solidarietà riconosciuta tra il committente RFI e l’appaltatore Società Cooperativa Garibaldi, presso cui i lavoratori avevano prestato servizio fino alla data di cessazione dell’appalto inizialmente fissato al 30/6/2007 e successivamente prorogata al 30/9/2007.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a due motivi.

Il P. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale articolando un motivo.

A.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c., comma 2, art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5, art. 2697 c.c. “e di ogni altra norma relativa all’onere probatorio che incombe su colui che vanta un diritto”, lamentando che la Corte di merito, nel respingere l’eccezione di decadenza ha ritenuto assorbito, in quanto superfluo, il primo motivo di appello relativo al mancato assolvimento, da parte del P. e dell’ A. dell’onere probatorio dei fatti costitutivi posti a fondamento delle loro domande, mentre avrebbe dovuto dapprima accertare l’esistenza dei diritti consacrati nei decreti ingiuntivi ed in un secondo momento prendere in considerazione l’eccezione di decadenza. Deduce, inoltre, che la dichiarazione rilasciata dal Commissario Straordinario della Cooperativa Garibaldi e depositata dalla controparte, unitamente alla memoria difensiva dinanzi al Tribunale non fosse in grado di soddisfare l’onere probatorio, perchè del tutto generica.

1.1 Quanto al primo motivo del ricorso principale, è da osservare che – anche prescindendo dalla genericità della contestazione formulata, che si risolve, in sostanza, nella astratta lamentela in ordine al percorso logico motivazionale seguito dai giudici di seconda istanza anche in merito alla ripartizione dell’onere della prova -, lo stesso, così come formulato, è inammissibile anche a causa dell’indeterminatezza della formulazione che non consente di distinguere con chiarezza l’oggetto della censura che sembra risolversi in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Il motivo peraltro difetta di autosufficienza dal momento che non vengono riportate neppure le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Straordinario della Cooperativa Garibaldi, oggetto di censura, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).

Il motivo è quindi inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).

2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, come modificato dalla L. n. 296 del 2006 e dell’art. 11 preleggi e si lamenta che la sentenza è errata anche nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 276 del 2003, art. 29 come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, entrato in vigore il 1 gennaio 2007 e che ha elevato a due anni dalla cessazione dell’appalto il limite temporale dell’obbligazione solidale del committente per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.

2.1 Il motivo non è fondato.

Infatti, a prescindere dal fatto che la società ricorrente neppure ha prodotto il contratto di appalto di cui si discute, si osserva che, correttamente e motivatamente, la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di decadenza biennale indicato nella norma citata che ha elevato a due anni dalla cessazione dell’appalto il termine entro il quale il lavoratore può fare valere la responsabilità solidale del committente per la corresponsione del trattamento retributivo e previdenziale. Ciò non comporta alcuna violazione del principio di irretroattività, poichè la disciplina più favorevole al lavoratore non è stata applicata ad un rapporto già esauritosi, bensì ad un contratto che era ancora in essere al momento di entrata in vigore della modifica normativa, dato che lo stesso, a causa delle proroghe e dei rinnovi, sarebbe scaduto in data 30/9/2007. Pertanto, al 1/1/2007, data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, il contratto era ancora in essere e sussisteva ancora il vincolo di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, essendo il fatto generatore della responsabilità solidale del committente il contratto di appalto e, nell’ambito dello stesso, la prestazione lavorativa dei dipendenti; la novella legislativa del 2006 ne estende solo la durata.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale – formulato in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale – P.A. lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., poichè, a parere dello stesso, a seguito della sentenza del Tribunale di Messina n. 16714/09, la società aveva, puntualmente e senza riserve di gravame, pagato le somme liquidate con la detta sentenza. Tale comportamento integra, a parere del lavoratore rinuncia all’impugnativa ed accettazione della sentenza, avendo la società posto in essere spontaneamente atti contrastanti con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, proposta solo a distanza di cinque mesi dallo spontaneo adempimento.

3.1 Il motivo è assorbito, in considerazione del rigetto del ricorso principale.

Le spese tra la società ricorrente e il P. possono essere compensate, dato l’esito del giudizxio, considerata anche la novità della questione di cui al 2^ motivo del ricorso principale. Nulla per le spese nei confronti di A., rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese nei confronti di P.. Nulla per le spese nei confronti di A..

Così deciso in Roma, 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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