Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7143 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/03/2017), n. 7143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28974-2015 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SILVIO FERRARA in virtù di mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PORTOGESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. 1586 del 2015 della CORPI D’APPELLO di PERUGIA,
emesso il 28/09/2015 e depositato l’8/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI ANTONINO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.L., con ricorso notificato 11 dicembre 2015, ha chiesto a questa Corte di Cassazione, il parziale annullamento del Decreto E.R. 1586/2015, con il quale la Corte di Appello di Perugia, riconoscendo allo stesso il diritto ad equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio penale svoltosi davanti al Giudice di Pace di Roma, e nel quale lo stesso era coinvolto come parte civile, in quanto persona offesa, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 1.500,00 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese processuali, che liquidava in Euro 250,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge.
La richiesta del parziale annullamento del decreto in oggetto è stata affidata ad un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con un controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta: la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del Regolamento del Ministero della Giustizia Decreto n. 55 del 2014, recante al determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito con modificazione dalla L. n. 27 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c. ,n. 3. Il ricorrente si duole dell’esiguità della somma riconosciuta a titolo di spese legali ritenendo l’importo illegittimo. In particolare, secondo il ricorrente, la somma indicata nel provvedimento della Corte di Appello non corrisponderebbe a nessuno degli indici tariffari contenuti nel Regolamento del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito con modificazione dalla L. n. 27 del 2012. E di più, sempre secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, neppure, della nota spese presentata laddove era specificato che erano stati sostenuti esborsi pari ad Euro 175,46 per la trasferta da Roma a Perugia.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa (nel caso in esame depositata e riprodotta in ricorso), non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Nel caso in esame, la Corte distrettuale non ha rispettato il principio appena esposto.
In definitiva, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato in relazione al principio qui indicato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, determinando le spere relative al giudizio di merito, secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, che liquida con il dispositivo. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese giudiziali relative al giudizio di merito e al giudizio di cassazione che liquida: per il giudizio di merito in Euro 845,46 (di cui Euro 800 per compensi ed Euro 45,46 per spese), oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, per il presente giudizio di cassazione, in Euro 600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile sott. Seconda della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembri 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017