Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7072 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8488/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.M., P.L.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il

09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso straordinario in Cassazione, ex art. 111 Cost., contro la Sig.ra D.S.M. ed il Notaio P.L., avverso il Decreto del Presidente del Tribunale di Viterbo, pronunciato il 9 gennaio 2014 nella procedura di volontaria giurisdizione ex art. 745 c.p.c. e art. 113 bis disp. att. e ad essa notificato il 22 gennaio 2014, con cui il giudice di prime cure, nel provvedere sul ricorso congiuntamente presentato dal P. e dalla D.S., lo dichiarava inammissibile quanto al primo e, quanto alla seconda, lo accoglieva e dichiarava illegittimo il rifiuto di trascrizione operato dall’Agenzia delle Entrate di Viterbo in ordine a tre formalità (trascrizione di accettazione tacita di eredità, trascrizione di compravendita, iscrizione di mutuo ipotecario), facendo obbligo all’Agenzia medesima di eseguire la trascrizione e condannandola a favore della D.S. al rimborso delle spese.

2. La resistente non ha svolto attività difensiva.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato della ricorrente, unitamente alla proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso, affidato ad un unico motivo, denuncia “violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 (ovvero, in subordine, ex art. 360 c.p.c., n. 4) dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 745 c.p.c. e con l’art. 113-bis disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 2674 c.c.”. Nello specifico, la censura è rivolta contro la parte del decreto impugnato in cui il Presidente del Tribunale di Viterbo ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali in favore della D.S., in forza del principio di soccombenza, senza tuttavia tener conto della natura non contenziosa del procedimento.

Ad avviso del ricorrente, infatti, il decreto avrebbe violato il principio di diritto, sancito dalla Suprema Corte, per cui il procedimento ex art. 745 c.p.c., avrebbe natura di procedimento di volontaria giurisdizione, di modo che, non trattandosi di un contenzioso, non vi sarebbe una parte vittoriosa e una parte soccombente, con conseguente illegittimità della pronuncia di condanna alle spese, che non sarebbe, perciò consentita.

2. Il ricorso si deve intendere rivolto contro la D.S., giacchè il motivo di ricorso concerne la condanna alle spese che è stata pronunciata nei suoi confronti.

La notificazione al notaio si dee intendere effettuata ai sensi dell’art. 332 c.p.c..

3. Il motivo di ricorso è fondato, come ha indicato la proposta del relatore.

In più occasioni, infatti, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, se in linea generale il decreto ex art. 113-bis disp. att. e art. 745 c.p.c., non è suscettibile di ricorso straordinario in Cassazione, tuttavia lo diviene, qualora il decreto abbia illegittimamente provveduto sulle spese, limitatamente a tale statuizione, che, attesa la natura del procedimento, non è ammissibile.

E’ stato, in particolare, statuito che: “E’ inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in base all’art. 111 Cost., contro il decreto emesso dal presidente del Tribunale in sede di ricorso ex art. 2674 c.c. – art. 113 bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c., avverso il rifiuto di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari, trattandosi di un provvedimento conclusivo di un procedimento che non comporta esplicazione di un’attività giurisdizionale in sede contenziosa, in quanto non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto d’interessi, ma il regolamento secondo legge dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, e non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto” (Cass. Civ. n. 370/1995).

Più di recente si è deciso che: “Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari – oggi Agenzia del territorio – di procedere ad una richiesta annotazione ai sensi dell’art. 745 c.p.c., cui rinvia l’art. 113-bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non già la risoluzione di un conflitto di interessi, bensì il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare. Ne consegue che, non essendo nel procedimento de quo ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, non può provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria” (Cass. Civ. n. 15131/2015).

Correttamente, allora, la ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto, in quanto il Presidente del Tribunale di Viterbo ha illegittimamente provveduto sulle spese, condannando l’Agenzia delle Entrate di Viterbo, “secondo soccombenza”, a rifonderle.

Ne segue la cassazione del provvedimento quanto, naturalmente, alla disposta condanna alle spese.

Il ricorso, pertanto, va accolto, ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese, che non poteva disporsi.

4. Le spese del giudizi di cassazione seguono la soccombenza, che è riferibile alla sola D.S. e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla condanna alle spese giudiziali pronunziata a favore di D.S.M.. Condanna quest’ultima alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro ottocento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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