Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7126 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/03/2017), n. 7126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5707-2014 proposto da
C.F. C.F. (OMISSIS) già titolare della omonima
ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO N. 48,
presso studio legale associato RICCARDI & FENUCCIU,
rappresentato e difeso dall’avvocato SABATO SALVATI, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
B.M., S.L., S.M.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 183/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 05/03/2013 R.G.N. 90/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 marzo 2013, la Corte d’Appello di Salerno, confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e in parziale accoglimento della domanda proposta da S.A., poi deceduto con subentro degli eredi B.M. e L., Ma. e S.M. nei confronti di C.F., titolare dell’omonima ditta individuale presso la quale il primo aveva prestato la propria attività lavorativa, condannava il C. al pagamento della sola differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto indicato nella busta paga del luglio 2004.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non tempestivamente proposta l’eccezione di tardività della riassunzione, infondate le eccezioni di prescrizione dell’azione e di nullità del ricorso, non operante la prescrizione del credito in relazione alle dimensioni dell’azienda, provata la mancata corresponsione dell’intera somma esposta in busta paga.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 305 e 307 c.p.c., commi 3 e 4, la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura la statuizione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di tardività della riassunzione, da questa motivata in relazione alla non tempestiva formulazione della stessa, deducendo l’erroneità di tale convincimento, smentito da quanto riportato negli atti difensivi del ricorrente.
Il motivo è inammissibile, atteso che non risulta essere stata qui trascritta, nè allegata, nè indicata nella sua collocazione in atti la memoria di costituzione in sede di riassunzione del presente giudizio, interrotto per il decesso dell’originario proponente il ricorso introduttivo, depositata dall’odierno ricorrente in data 22.10.2010, che si afferma recare l’eccezione di estinzione del giudizio per tardività della proposta riassunzione e qui si invoca ad attestazione della tempestiva proposizione, già nel giudizio di primo grado, dell’eccezione medesima, che la Corte territoriale avrebbe, invece, disatteso, dichiarandola inammissibile per tardività, nel convincimento erroneo che la stessa fosse stata sollevata per la prima volta in grado di appello.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017