Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7104 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.20/03/2017), n. 7104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7576/2012 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato di
Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania, Ministero dell’interno
delegato al Coordinamento della Protezione Civile, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,
che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di
Avellino, Fibe S.p.a.;
– intimati –
e contro
Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di
Avellino, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Eudo Giulioli n.47/b/18, presso il sig.
Mazzitelli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Barra
Antonio, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Fibe S.p.a., in proprio e nella qualità di incorporante la FIBE
Campania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido D’arezzo n. 18, presso
lo studio dell’avvocato Magrì Ennio, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato di
Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania, Ministero dell’interno
delegato al Coordinamento della Protezione Civile;
– intimati –
avverso la sentenza n. 224/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito, per la controricorrente al ricorso incidentale Fibe s.p.a.,
l’Avvocato AMBROSELLI MASSIMO, con delega avv. Magrì, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i
ricorsi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (Consorzio ASI) ha convenuto in giudizio il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti della Campania e la Fibe Campania spa (subentrata alla Fisia Italimpianti spa), premettendo che quest’ultima, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, era stata delegata all’occupazione (con ordinanze commissariali n. 28 e 129 del 2000 e prorogata dal 28 febbraio 2005 con ordinanze commissariali n. 49 del 2005 e n. 224 del 2007) di proprie aree per la realizzazione di impianti di produzione di combustibile da rifiuti (CdR); pertanto, ha chiesto di condannare i convenuti, in solido, al pagamento dell’indennità di occupazione legittima per il periodo precedente e successivo al 28 febbraio 2005.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva del 27 gennaio 2011, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Fibe Campania e ha regolato le spese secondo soccombenza nel relativo rapporto processuale, ritenendo che essa avesse svolto l’attività ablatoria in nome e per conto del Commissario delegato, il quale si era manifestato al soggetto espropriato come autorità beneficiaria dell’intervento e al quale gli atti espropriativi erano riferibili, non essendo opponibili all’espropriato gli accordi interni tra delegante e delegato al compimento degli atti espropriativi; la Corte ha provveduto con separata ordinanza per l’ulteriore corso del giudizio, dopo avere osservato che il Consorzio aveva proposto un analogo giudizio, pendente dinanzi alla medesima Corte d’appello, per la determinazione dell’indennità di occupazione relativa al periodo precedente al 28 febbraio 2005 ed aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo le ordinanze commissariali di proroga, giudizio quest’ultimo pregiudiziale, poichè, in caso di annullamento delle ordinanze di proroga, l’indennità di occupazione per quel periodo non avrebbe potuto essere determinata.
Avverso questa sentenza il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono difesi con controricorsi la Fibe spa (incorporante la Fibe Campania spa), che ha presentato anche memoria, e il Consorzio ASI, che ha proposto un ricorso incidentale affidato a un motivo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, le amministrazioni pubbliche indicate in epigrafe denunciano omessa motivazione su un fatto, ritenuto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere ritenuto che la Fibe Campania fosse priva di legittimazione passiva sulla base soltanto delle suindicate ordinanze commissariali e senza esaminare il contratto n. 52 del 5 settembre 2001, che regolava i rapporti tra il Commissario delegato e la Fisia-Fibe e prevedeva che quest’ultima fosse obbligata al pagamento delle indennità di occupazione alle ditte espropriate.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che le procedure ablatorie e di occupazione fossero riferibili esclusivamente all’amministrazione statale delegante, in nome e per conto della quale quelle attività erano state condotte nei confronti del proprietario (Consorzio ASI), a nulla rilevando rispetto a quest’ultimo gli accordi tra l’amministrazione e la Fisia-Fibe, i quali valevano soltanto nei rapporti interni. Ciò spiega perchè, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, il contratto del 2001 sia stato valutato dai giudici di merito, i quali lo hanno ritenuto inconferente. Il motivo si risolve nella prospettazione di una diversa configurazione giuridica della fattispecie, non essendo possibile considerare il predetto contratto come un elemento idoneo ad inficiare la ricostruzione in fatto e diritto operata nella sentenza impugnata in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Infatti, il trasferimento degli obblighi indennitari, in via esclusiva, all’affidatario dell’opera (concessionario o appaltatore), è configurabile solo ove sia stato conferito l’esercizio dei poteri espropriativi ed il conferimento non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell’attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell’esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo, essendo irrilevante, al fine di configurare una responsabilità solidale dell’espropriante, la sistemazione dei rapporti economici interni con l’affidatario (Cass. n. 6807/2007).
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.), a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa considerazione del comportamento delle parti, in epoca successiva alle menzionate ordinanze commissariali del 2000, e del contratto del 2001, che aveva regolato diversamente il rapporto tra le parti.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha logicamente argomentato le ragioni per le quali la richiamata disciplina contrattuale fosse inconferente al fine di individuare il soggetto legittimato a rispondere alle legittime richieste del terzo proprietario, risolvendosi il motivo nella pretesa di una interpretazione del regolamento negoziale in senso alternativo a quella adeguatamente data dai giudici di merito.
Il Consorzio ASI propone un ricorso incidentale, con il quale deduce genericamente la “ingiustizia” della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto responsabile unicamente il Commissario delegato ed aveva escluso la concorrente legittimazione di Fibe, nei cui confronti lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite. Esso è inammissibile, privo com’è dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, anche per il ricorso incidentale (v. art. 371 c.p.c., comma 3), non essendo indicate le specifiche ragioni poste a sostegno della richiesta cassazione della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio si regolano, in dispositivo, in base alla soccombenza e all’attività difensiva di ciascuna parte: i ricorrenti principali sono tenuti a rifonderle al Consorzio ASI e, in solido con quest’ultimo (ricorrente incidentale, soccombente nel relativo rapporto processuale), alla resistente Fibe.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali alle spese del presente giudizio in favore del Consorzio ASI, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; condanna i medesimi ricorrenti principali e il Consorzio ASI, in solido, alle spese in favore di Fibe spa, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017