Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7278 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/03/2017), n. 7278
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27614-2011 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO
PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA LUCHETTI giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,
depositata il 28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito per il ricorrente l’Avvocato VALVO per delega dell’Avvocato
LUCHETTI che si riporta al contenuto del ricorso e della memoria
depositati e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi mod. Unico 2002, relativa all’anno di imposta 2001, presentata da B.G., liquidando le maggiori imposte Iva, Irpef ed Irap risultanti dalla dichiarazione. L’agente della riscossione notificava in data 6.3.2007 la relativa cartella di pagamento.
Il contribuente proponeva ricorso sostenendo che la cartella era stata notificata oltre il termine di decadenza. Con sentenza n. 47 del 2008 la Commissione tributaria provinciale di Prato rigettava il ricorso sul rilievo che il contribuente non aveva dimostrato la tardività della notifica.
Il contribuente proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 22.6.2010 rigettava l’appello del contribuente, osservando che la questione relativa alla dedotta tardività della notifica della cartella riguardava l’agente della riscossione, non citato in giudizio dal contribuente, il quale, erroneamente, aveva proposto il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza di appello B.G. ricorre per due motivi. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce al fine di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Primo motivo. Violazione e falsa applicazione della L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha escluso che la questione sottoposta al suo esame (tardività della notificazione della cartella) fosse proponibile nei confronti dell’ente impositore.
2. Secondo motivo. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di decadenza dal termine di notificazione della cartella di pagamento.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Diversamente dalle eccezioni riguardanti le modalità di esecuzione del procedimento notificatorio della cartella da parte dell’agente della riscossione, l’eccezione con la quale il contribuente deduce che la cartella è stata notificato oltre il termine di legge, previsto a pena di decadenza dell’ente impositore dalla facoltà di procedere alla riscossione, non attiene ad un vizio proprio della cartella tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. Nel caso in cui il contribuente deduca l’intervenuta decadenza dell’ente impositore dalla potestà di procedere alla riscossione coattiva della pretesa tributaria, il soggetto legittimato passivamente deve essere individuato nell’ente titolare del diritto di credito, contro il quale è diretta l’eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione. (conforme, Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892).
Nel caso in esame, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che l’eccezione di tardività della notifica della cartella non fosse proponibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, omettendo conseguentemente di statuire nel merito.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio nel quale verrà esaminata l’eccezione di tardività della notificazione della cartella di pagamento legittimamente sollevata dal contribuente nei confronti dell’ente impositore.
Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017