Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7327 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5543-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
MASSIMO 36, presso lo studio dell’avvocato RENATO DELLA BELLA che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
FRANCO ZANGHERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2190/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 27/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 22 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da B.E. avverso la sentenza n. 164/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Forlì che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2007/2008. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi dirimente/assorbente la fondatezza del primo motivo dell’appello con il quale si affermava l’erroneità in diritto della sentenza gravata, poichè reiettiva della eccezione di invalidità degli atti impositivi impugnati per difetto del previo contraddittorio procedimentale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato il principio dell’obbligatorietà, a pena di nullità, del contradditorio endoprocedimentale nel caso, quale quello di specie, di accertamento c.d. “redditometrico”.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” e che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605-637604).
La sentenza impugnata è univocamente contrastante con tali principi di diritto.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017