Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7326 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7326
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5509-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, Cf. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO ROTTI
45, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO CARPINELLA che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8222/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 14 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1051/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso di C.N. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CIR osservava in particolare che doveva confermarsi il giudizio di invalidità dell’atto impositivo impugnato per la carenza della delega alla sottoscrizione dello stesso.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione mancante/apparente.
La censura è dirimentemente ed assorbentemente fondata.
La sentenza impugnata infatti si limita a confermare la sentenza della CTP citando un principio di diritto riveniente dalla giurisprudenza di questa Corte, senza nulla aggiungere in punto di fatto e quindi omettendo completamente di valutare nel merito il motivo di appello correlativo al punto decisionale de quo.
Ciò è palesemente in contrasto con l’obbligo argomentativo corrispondente al c.d. “minimo costituzionale” (Sez. U, 8053/2014) e paradigmaticamente rappresenta in concreto le ipotesi di cui al principio di diritto che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 6452-01).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il marzo 2017