Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7577 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017), n. 7577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14178/2015 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI
82, presso lo studio dell’avvocato MARIO FIANDANESE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IL LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI, 34, presso
lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO TULUI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 209/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 12-24 marzo 2015, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto da Monte dei Paschi di Siena, società incorporante la Banca Antoniana Popolare Veneta spa, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 57 del 2012, di revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, degli atti solutori per Euro 154.937,07, intervenuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza della (OMISSIS) srl in liquidazione, sul saldo disponibile del conto corrente n. (OMISSIS), affidato per Lire 300 milioni.
Ha proposto ricorso affidato a tre motivi la Banca.
Si è difeso il Fallimento con controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5).
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017