Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7584 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4742/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (P.I. (OMISSIS)), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato

EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI

MAGGIO;

– ricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7347/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.P.G. avverso la cartella di pagamento imposta di registro 1989 ed iscrizione ipotecaria 2009.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che le doglianze dell’appellante sarebbero state inammissibili ed infondate, attesa l’evidente mancanza di prova della notifica sia della cartella che del preavviso di iscrizione ipotecaria.

Il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale Equitalia Sud s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, per non aver la CTR pronunziato sull’eccezione principale dell’appello, circa la regolarità formale della relata di notifica, che era stata dimostrata, attraverso la presenza, sulla ricevuta completa di codice a barre, di tutti gli elementi identificativi necessari.

L’intimato non si è costituito.

Il motivo è fondato.

In effetti, essendo stato dimostrato che il gravame s’incentrava sulla prospettazione di apparenze di fatto differenti da quelle apprezzate in primo grado, la CTR avrebbe dovuto provvedere – anzichè ad un laconico richiamo alle conclusioni del primo giudice – a confutare sul piano formale e sostanziale quanto evidenziato dall’appellante.

S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR Campania, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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