Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7720 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.24/03/2017), n. 7720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1882-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONZA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
P.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3448/09/2015, emessa il 23/04/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI? di ROMA, depositata il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha chiesto il rimborso dell’ Irap corrisposta tra il 2005 ed il 2008, sul presupposto di averla indebitamente versata, non avendo egli un’organizzazione professionale autonoma.
I giudici di merito nel grado di appello, hanno ritenuto non significativa la spesa effettuata per compensi a terzi, limitati, questi ultimi, all’impiego di un lavoratore dipendente con mansioni di segretaria part time per 10 ore settimanali
L’Agenzia propone ricorso con un solo motivo, lamentando violazione delle norme in tema di IRAP.
Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso è infondato.
Nella vicenda, emerge in fatto che si tratta di medico convenzionato con ricorso a personale di segreteria, in servizio a part time (10 ore a settimana). La circostanza risulta dalla sentenza impugnata, la quale dà atto che si tratta di una segretaria assunta a tempo parziale.
E’ regola affermata da questa Corte che in materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016, proprio in caso di un medico che aveva solo pochi beni strumentali al suo attivo). cosi che in caso di convenzionamento non possono ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente. il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (sez. 5, n. 13405 del 2016).
Nella fattispecie, è emerso, tra l’altro, che l’impiego di beni strumentali si è risolto nell’uso di quelli previsti da statuto di convenzionamento e nel pagamento di un dipendente con mansioni esecutive.
Il recente consolidarsi della giurisprudenza in subiecta materia, successivamente al deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Poichè il ricorrente soccombente è un’amministrazione dello Stato, non è dovuto il doppio del contributo unificato Stato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Motivazione semplificata.
Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017