Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7752 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.24/03/2017), n. 7752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21066-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della EQUITALIA Spa, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. BADOERO 51,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARIA MOLINARI, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA, 116, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO COLICA, rappresentato e difeso dall’avvocato
FABRIZIO FUSCO giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 1054/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del
16/07/2015, depositato il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Molinari Massimo Maria difensore della ricorrente
che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Roberto Colica (delega avvocato Fusco) difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 21066/15 proposto da Equitalia Sud Spa nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
Equitalia Sud Spa ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico articolato motivo avverso il decreto 1530/15 del Tribunale di Napoli lamentando la mancata ammissione al passivo ex artt. 98 e 99 al passivo del fallimento (OMISSIS) srl dei crediti che ritiene provati dolendosi dell’errata valutazione del giudice sulla mancata la notifica delle cartelle a sostegno delle pretese somme.
Il fallimento ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, a pena di decadenza), nè può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti (Cass. 493/2012).
Nel caso di specie il tribunale di Napoli ha fornito una doppia motivazione, da un lato ha richiamato la giurisprudenza in virtù della quale per l’ammissione al passivo del concessionario non risulterebbe sufficiente il solo ruolo e dall’altro che nel ricorso in opposizione non era stato allegato alcun documento oltre la copia della domanda di ammissione e la copia della comunicazione del curatore per cui il reclamo sarebbe stato improcedibile L. Fall., ex art. 99.
Tale seconda ratio decidendi non è stata oggetto di impugnazione da parte di Equitalia sud.
E’ fin troppo nota a tale proposito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (ex plurimis da ultimo Cass. 3386/11, Cass. 22753/11, Cass. 24540/09).
Il ricorso appare quindi inammissibile.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 11.07.2016.
Il Cons. relatore.
Vista la memoria del fallimento;
Considerato:
che il decreto del tribunale di Napoli oggetto di ricorso è quello recante il numero 1525/15 e non 1530/15 come riportato nella relazione; che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3500,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio del contributo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017