Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7812 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9917/2016 proposto da:

O.F., O.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAMANTHA GUIZZARDI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LARENTIS SISTEMI SRL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO COLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA MANTOVANI, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

22/09/2015, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La S.r.l. Larentis Sistemi agisce davanti al Tribunale di Rovereto esponendo che, nelle more del giudizio da essa promosso per l’accertamento di un credito nei confronti di O.F., nascente da un contratto di appalto e conclusosi con sentenza del predetto Tribunale di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 45.021, il debitore aveva donato alla figlia, con atto del (OMISSIS), la nuda proprietà di un edificio, così spogliandosi di ogni bene immobile, nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. Sulla base di tali premesse aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del negozio di donazione, con condanna dei convenuti, O.F. e C., alla rifusione delle spese di lite.

2. Con sentenza del 27 febbraio 2014 il Tribunale ha accolto la domanda. Avverso tale decisione proponevano appello O.F. e C. e la Corte territoriale rigettava il gravame con condanna al pagamento delle spese di lite.

3. Contro tale decisione ricorrono per cassazione O.F. e C. sulla base di due motivi. Resiste la S.r.l. Larentis Sistemi con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2901 c.c.. Sostengono i ricorrenti che la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, secondo cui in tema di azione revocatoria l’anteriorità del credito va riferita all’insorgenza dello stesso e non alla sua scadenza, non è riferibile al caso in esame, riguardando la diversa fattispecie della fideiussione, mentre nel caso in esame, il credito è stato accertato a seguito di un giudizio conclusosi successivamente all’atto dispositivo.

2. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte territoriale, sulla base del falso presupposto della sussistenza del requisito dell’anteriorità del credito, ha attribuito valenza di presunzione, ai sensi dell’art. 2729 c.c., all’atto di trasferimento a titolo gratuito posto in essere da O.F., senza valutare le altre circostanze concrete ed, in particolare, la disponibilità manifestata dall’ O. a saldare la posizione debitoria e ciò al fine di dimostrare di non avere alcun intento pregiudizievole nei confronti della società creditrice.

3. I motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha fatto corretta applicazione dell’orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza. Ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., la Corte territoriale ha adottato una decisione conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ed il ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa indurre a mutare tale orientamento.

4. Infatti, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, Rv. 604415). Ne consegue che, correttamente, la Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui l’azione revocatoria può essere proposta, non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. E nello specifico a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva (Cass. Sez. 3, n. 5359 del 05/03/2009 (Rv. 607193). Con la conseguenza che tale requisito deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito insorge, non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. 13 luglio 2006, n. 15917).

5. In particolare, l’orientamento giurisprudenziale nomofilattico insegna quanto esposto dalla Corte territoriale, escludendo la necessità di un accertamento giudiziale della ragione di credito addotta da chi agisce per revocatoria ordinaria avverso un atto di disposizione patrimoniale del suo asserito debitore, per legittimare colui che appunto – fa valere tale ragione, essendo questa legittimante di per sè, mentre l’accertamento del credito non costituisce un antecedente logico giuridico dell’azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. (Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18 maggio 2004 e, da ultimo, Cass. Sez. 3, 8 marzo 2016, n. 4537).

6. Quanto al secondo motivo, riguardante l’onere probatorio circa la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, la censura non coglie il profilo decisivo posto a base della sentenza di merito, che non è costituito soltanto dalla sussistenza dell’atto di liberalità in favore della figlia, quanto dalla circostanza che l’atto spogliava il donante di ogni suo bene immobile, con conseguente sussistenza, in re ipsa, del presupposto del consilium fraudis. In questo caso incombe sul debitore e non sul creditore l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 22 marzo 2016 n. 5619).

7. Per il resto non vi sono dubbi sulla sussistenza della consapevolezza da parte dell’esponente che tale atto avrebbe recato pregiudizio ai creditori. Sotto tale profilo, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è necessaria la prova dell’intenzione di nuocere ai creditori, ma la semplice consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che, attraverso l’atto di disposizione, viene arrecato alle ragioni del creditore. Consapevolezza che, nel caso di specie, è stata correttamente fondata su presunzioni (Cass., 12 novembre 2013, n. 25413).

8. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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