Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7844 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/03/2017), n. 7844
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19458/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA
MUCCIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 985/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il
03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di C.F.M. avverso l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro ripresa per l’anno d’imposta 2007, ritenendo che la successiva emersione di un’ipoteca sull’immobile acquistato aveva integrato la forza maggiore, giustificando il mancato per il rispetto del termine di legge trasferimento della residenza nel comune ove si trovava l’immobile acquistato;
Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso e memoria;
Rilevato che il procedimento motivazione semplificata;
Considerato che il ricorso, violazione della disciplina in tema di agevolazione prima casa per avere la CTR riconosciuto l’esistenza di un’ipotesi di forza maggiore rispetto al termine di trasferimento della residenza, è manifestamente fondato;
Considerato che, come anche di recente chiarito da questa Corte in controversie in cui si faceva questione del requisito della forza maggiore in tema di agevolazione prima casa, detto requisito ricorre unicamente quando si è in presenza di un evento imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendole obiettivamente la realizzazione, la volontà dell’acquirente – cfr. Cass. n. 8351/2016.
Considerato che sulla base di tale quadro, erronea si presenta la sentenza impugnata, nella quale la forza maggiore è stata erroneamente ricondotta ad un elemento – quella della sopravvenuta conoscenza di un’ipoteca sull’immobile – che non poteva in alcun modo incidere sulla volontà dell’acquirente di trasferire la residenza nel comune in assenza di impedimento incidente sulla disponibilità del cespite immobiliare, la stessa potendo invece incidere sulla validità del titolo negoziale;
Considerato che la scelta di non trasferire la residenza nell’immobile acquistato integra, pertanto, l’elemento decisivo al fine di escludere il diritto al beneficio fiscale indicato nell’atto negoziale;
Considerato che il rifiuto alla consegna da parte del venditore dedotto dalla controricorrente non risulta essere stato un elemento dedotto o esaminato nel corso del giudizio;
Considerato che sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017