Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7293 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7293 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PIREDDU SANDRO N. IL 31/03/1972
avverso la sentenza n. 917/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 17832/2012
Considerato che:
Pireddu Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Cagliari del 7/2/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Cagliari del
21/6/2007 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro
ed C 400,00 di multa di reclusione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. ,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.
pen.; deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza dì primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è
fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali il Pireddu era
certamente consapevole della provenienza delittuosa dell’autovettura ed il fatto
non poteva essere qualificato come furto. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore
esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto alla concessione delle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai
precedenti penali già riportati dall’imputato per falso e truffa ed all’assoluta
mancanza di resipiscenza.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
DEPO
IN CAN( E . R !A
dell’elemento soggettivo del reato.