Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7875 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 12/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5760/2015 proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del legale rappresentante Dirigente

dell’Avvocatura p.t. Dott. Prof. C.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO STARACE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.P., C.D.M.L.A.,

C.D.M.L.A., C.D.M.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 10 dicembre 1993, C.d.M.F. evocava in giudizio, davanti al Pretore di Pozzuoli, il Comune di Pozzuoli deducendo di essere proprietario di un immobile condotto in locazione dall’amministrazione comunale nei confronti della quale il Pretore, in data 30 luglio 1993, aveva emesso ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Conseguentemente aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento dei canoni, dell’indennità di occupazione e degli interessi. Con ordinanza anticipatoria emessa ai sensi dell’art. 183 ter c.p.c., il giudice aveva ingiunto al Comune il pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e spese. Con successiva sentenza del 20 novembre 2001 il Tribunale di Napoli aveva condannato il Comune al pagamento della somma, maggiorata degli interessi relativi ad alcune mensilità e al maggior danno da svalutazione monetaria, oltre alle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il Comune di Pozzuoli, deducendo l’erroneo conteggio degli interessi, per avere l’attore riscosso undici mensilità sulla base di tempestivi mandati di pagamento e per avere riconosciuto il primo giudice la rivalutazione monetaria, pur trattandosi di debito di valuta.

3. Davanti al giudice di secondo grado, all’udienza del 20 marzo 2003, i difensori della parte appellata, C.d.M., ne dichiaravano il decesso avvenuto in data (OMISSIS), cioè prima della notifica della citazione in appello.

4. Sottoposta, d’ufficio, alle parti la questione preliminare dell’inammissibilità dell’atto di appello, in relazione alla necessità della tempestiva notifica agli eredi, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2014 dichiarava l’inammissibilità dell’appello, poichè il giudizio di impugnazione avrebbe dovuto essere instaurato contro i soggetti effettivamente legittimati, ritenendo inidonea a sanare la nullità la notifica dell’atto di riassunzione agli eredi, eseguita in data 28 gennaio 2004.

5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Pozzuoli sulla base di un unico articolato motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 330 codice di rito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione falsa applicazione dell’art. 11 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Il ricorrente richiama le considerazioni già espresse in grado di appello e il nuovo orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’incidenza sul processo degli eventi previsti all’art. 299 codice di diritto, nell’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, è disciplinata dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato secondo le modalità previste dall’art. 300 codice di rito, il difensore continua a rappresentare la parte, come se l’evento non si fosse verificato, con la conseguenza dell’ammissibilità dell’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 codice di rito, presso il procuratore della parte deceduta, pure se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento. Nel caso di specie, la posizione giuridica della parte deceduta si è, poi, modificata a seguito della costituzione, in sede di appello, degli eredi con la conseguente necessità di cassare la decisione impugnata.

4. Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sull’orientamento giurisprudenziale superato dalla recente sentenza della Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4 (Sez. U., Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466). Si tratta di un orientamento ormai consolidato e ribadito da recenti pronunce di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 15762 del 29/07/2016, Rv. 641152; Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016, Rv. 638231).

5. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, per le ragioni indicate in premessa fondate sul mutato quadro giurisprudenziale al quale dovrà attenersi il giudice di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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