Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7876 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6831-2014 proposto da:

S.M.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già Ina Assitalia S.p.a., conferitaria del ramo

di azienda assicurativo Direzione per l’Italia di Assicurazioni

Generali S.p.a., a mezzo della propria mandataria e rappresentante

Generali Business Solutions S.c.p.a., in persona dei suoi

procuratori speciali e legali rappresentanti VITTORIO PASCOLI e

FRANCESCO CAPUANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE,

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI IMMORDINO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G., G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1562/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAPECCI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. e Se.Ma.An., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore S.F., tutti eredi di S.A., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la Generali Assicurazioni S.p.a., G.M. e G.G., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti per la morte di S.A., rispettivamente figlio dei primi e fratello del minore, verificatasi a seguito del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), allorchè il loro congiunto, trasportato a bordo del motoveicolo Honda SH condotto da G.G. e di proprietà di G.M., per effetto della caduta della moto, aveva riportato gravissime lesioni che ne avevano determinato il decesso immediato.

Si costituì la Generali Assicurazioni S.p.a. sostenendo, per quanto rileva ancora in questa sede, che non vi era prova certa che il deceduto viaggiasse sulla moto quale terzo trasportato e che il decesso fosse stato cagionato dal sinistro.

Si costituì anche G.G. deducendo che, al momento dell’incidente, lo S. era alla guida del motoveicolo e che il sinistro era comunque da addebitare ad un veicolo rimasto sconosciuto.

Si costituì altresì G.M., chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice, per essere da questa tenuto indenne da tutte le somme eventualmente dovute.

Spiegarono intervento volontario S.M.A., S.P. e S.M., sorelle di S.A., chiedendo il risarcimento dei danni da loro patiti.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 26 maggio 2008, ritenuta la responsabilità di G.G. nella causazione del sinistro, rigettò la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, in difetto di prova di un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e la morte, accolse, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e liquidò la somma di Euro 384.600,00 ciascuno in favore di S.S. e Se.Ma.An. e la somma di Euro 329.450,00 ciascuno in favore dei predetti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore/ e in favore delle sorelle di S.A., intervenute nel corso del giudizio, condannò la società assicuratrice a tenere indenne G.M. dal pagamento delle somme dovute in forza della sentenza e regolò le spese di lite tra le parti.

Avverso detta sentenza la Assicurazioni Generali S.p.a. propose gravame cui resistettero S.S. e Se.Ma.An., in proprio e nella dedotta qualità di genitori esercenti la potestà sul minore S.F., nonchè S.M.A., S.P. e S.M..

Non si costituirono in secondo grado G.M. e G.G..

La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata in data 18 ottobre 2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rigettò le domande proposte da S.S. e Se.Ma.An., in proprio e nella dedotta qualità di genitori esercenti la potestà sul minore S.F., nonchè da S.M.A., da S.P. e da S.M. nei confronti dell’appellante e dei G.; dichiarò non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia avanzata da G.M. nei confronti dell’appellante, compensò tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale Se.Ma.An., S.S., S.F., S.M.A., S.P. e S.M. hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.

Generali Italia S.p.a., già Ina Assitalia S.p.a., conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.a., a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solutions S.c.p.a., ha resistito con controricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, lamentando “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione (…) agli artt. 115, 280 e 281 c.p.c. e all’art. 76 disp. att. c.p.c. – Violazione del principio di diritto posto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 3035/13 del 08.02.2013 – art. 360 c.p.c., n. 3”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto “le acquisite risultanze processuali” non sufficienti “a dimostrare, con la dovuta certezza, la dinamica del sinistro, così come prospettata dagli appellati e, in particolare, la circostanza che, al momento in cui si è verificato l’incidente, il motociclo fosse effettivamente condotto da G.G. e che S.A. si trovasse a bordo dello stesso in qualità di trasportato”. Evidenziano i ricorrenti che la Corte di merito ha affermato di non poter valutare, oltre a quelli esaminati, “altri possibili elementi di prova a sostegno delle domande avanzate – in particolare, il contenuto del rapporto dei Vigili Urbani, del quale si fa cenno nella sentenza impugnata”, non rinvenendosi agli atti i fascicoli di parte degli appellati e dei contumaci M. e G.G. e non essendo stato prodotto tale rapporto dall’appellante e rilevano che la predetta Corte ha espressamente fatto applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omesso deposito del fascicolo di parte di primo grado può spiegare rilievo, sotto il profilo dell’eventuale mancanza di atti ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima. Sostengono, inoltre, i ricorrenti che il contenuto del predetto rapporto era stato, unitamente ad altri elementi, posto dal Tribunale a fondamento della prova del fatto storico e che il principio di diritto applicato dalla Corte di merito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 28498 del 2005 e n. 3035 del 2013, secondo cui l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado; pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di produrli in sede di gravame. Ad avviso dei ricorrenti, avendo la società assicuratrice dedotto in appello l’irrilevanza del contenuto del rapporto redatto dai vigili Urbani, in virtù del richiamato principio, detta parte aveva l’onere di produrre tale rapporto mentre, erroneamente, la Corte di merito avrebbe ritenuto che tale onere fosse a carico degli appellati. Rappresentano, infine, i ricorrenti che il loro precedente difensore aveva presentato nel dicembre dell’anno 2013 una denuncia-querela ai CC della stazione di (OMISSIS) deducendo che i fascicoli di parte del giudizio di primo grado non erano mai stati ritirati ed erano presenti nel fascicolo d’ufficio del giudizio di appello e che la scomparsa non era imputabile nè a quell’avvocato nè alle parti dallo stesso assistite e hanno precisato che, risultando ancora smarrito il predetto fascicolo di parte, hanno provveduto alla sua ricostruzione.

2.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero la Corte di merito non ha fondato la sua decisione sulla mancata acquisizione agli atti del secondo grado del rapporto dei VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro, ma ha proceduto ad una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie agli atti e sulla base di tale valutazione ha ritenuto non dimostrata la dinamica del sinistro e in particolare che S.A., al momento dell’incidente, si trovasse a bordo del motoveicolo quale trasportato ed ha conseguentemente ritenuto fondato e accolto il gravame proposto. Ne consegue che il motivo all’esame non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata in questa sede, evidenziandosi peraltro che, proprio perchè ad avviso dei ricorrenti dal predetto rapporto avrebbero potuto desumersi elementi a supporto della loro tesi e in contrasto con quanto affermato dall’appellante, era loro onere produrre tale atto e comunque ben avrebbero essi potuto, in sede di appello, chiedere l’autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte.

Inoltre, il motivo all’esame, nel quale peraltro neppure è riportato testualmente il contenuto del rapporto in questione, tende comunque, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. Ed invero in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato, come nella specie, da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., ex multis, Cass. 25/01/2012, n. 1028).

3. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver la Corte di merito esaminato il comportamento processuale tenuto da Gianluca G., considerato invece, unitamente agli altri elementi indicati nella sentenza di primo grado, rilevante dal Tribunale, che aveva ritenuto sussistente “la prova del sinistro come dedotto in citazione”.

3.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stata neppure dedotta la decisività della lamentata omessa valutazione del comportamento processuale di Gianluca G., in difetto delle indicazioni delle ragioni per le quali tale omessa valutazione avrebbe senza dubbio determinato una diversa decisione.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2017

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