Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7886 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3602-2012 proposto da:

S.T.B. COMMERCIALE S.N.C., (attualmente S.T.B. WINTER S.R.L.), in

persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MONDINI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.P., A.G.A., C.P., FAIS

FABBRICA APPARECCHI IDROTERMICI SIMONATO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

Nonchè da:

C.P. e A.G.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI GIOVANNELLI giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Q.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.T.B. COMMERCIALE S.N.C., (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1184/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei due

ricorsi;

udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI per delega;

udito l’Avvocato G. PAFUNDI per delega;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 16 dicembre 2005, il Tribunale di Pistoia accolse la domanda risarcitoria, per il ristoro dei danni cagionati dallo scoppio di uno scaldabagno, proposta da A.G.A., e C.P. nei confronti della S.T.B. Commerciale s.n.c., della ditta individuale Q.P. e della (fallita) (OMISSIS) S.p.A., chiamata in causa dalla S.T.B. – rispettivamente: rivenditore, installatore e produttore dello scaldabagno -, quantificando il patito pregiudizio in complessivi Euro 48.958,78 e condannando i convenuti e la chiamata in causa, e per essa il curatore fallimentare, a risarcire gli attori per la quota di Euro 16.319,00 ciascuno, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese di lite, ciascuno per la quota di un terzo.

2. – Avverso tale decisione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato le risultanze della c.t.u., in quanto l’ausiliare del giudice aveva escluso ogni sua responsabilità, e censurando l’operata quantificazione globale del danno, la ditta Q.P. proponeva appello notificato il 15 giugno 2006 ai soli attori, i quali resistevano al gravame e proponevano, a loro volta, appello incidentale, lamentando che la sentenza impugnata avesse condannato i convenuti e la chiamata in causa pro quota e non solidalmente tra loro.

2.1. – Con successivo atto, notificato il 19 dicembre 2006, A.G.A. e C.P. proponevano separato appello avverso la predetta sentenza nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado avente il medesimo contenuto dell’originario appello incidentale già proposto; in tale giudizio si costituivano la ditta Q.P. e la S.T.B. Commerciale s.n.c., rimanendo contumace il Fallimento della (OMISSIS) S.p.A.

2.2. – La Corte di appello di Firenze, riuniti i giudizi, con sentenza resa pubblica il 21 settembre 2011, rigettava la domanda attorea nei confronti della ditta Q.P.; dichiarava la S.T.B. Commerciale s.n.c. e il Fallimento della (OMISSIS) S.p.A. tenuti in solido fra loro all’integrale risarcimento dei danni subiti dall’ A.G. e dalla C., come quantificati dal Tribunale e regolò tra le parti le spese di lite.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.T.B. Commerciale s.n.c. sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno resistito con controricorso A.G.A. e C.P., altresì proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, Q.P., titolare dell’omonima ditta individuale.

L’intimata (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La ricorrente principale – nelle more divenuta, a seguito di fusione per incorporazione, S.T.B. Winter s.r.l. – ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

La causa è pervenuta all’udienza odierna – in prossimità della quale tutti i ricorrenti, principale ed incidentali, hanno depositato ulteriore memoria – a seguito di rinvio disposto, con ordinanza interlocutoria n. 18008 del 2015, al fine di consentire, entro il 30 novembre 2015, il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione e in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa al termine da rispettare per la notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo del ricorso principale della S.T.B. Winter s.r.l. è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione, proposta da essa società e dalla ditta Q.P., di inammissibilità del secondo appello proposto dagli originari attori con atto notificato, tardivamente, in data 19 dicembre 2006, stante l’intervenuta formazione del giudicato in relazione al capo della sentenza di primo grado impugnato incidentalmente, ossia quello relativo alla responsabilità parziaria e non solidale dei responsabili del sinistro.

Difatti, l’originario appello incidentale era stato proposto, con atto notificato il 15 giugno 2006, nel giudizio di impugnazione promosso dalla ditta Q. nei confronti dei soli A. e C., nel quale non erano stati evocati la (allora) S.T.B. Commerciale s.n.c. e il Fallimento (OMISSIS) S.p.A., nei cui confronti (e nei confronti della ditta Q.) gli appellanti incidentali proponevano, dunque, separato appello dello stesso tenore di quello incidentale, ma con atto notificato il 19 dicembre 2006 e, quindi, tardivamente rispetto all’ormai decorso termine breve dalla notificazione della prima impugnazione principale.

1.1. – Il motivo è infondato.

E’ principio consolidato che la norma dell’art. 343 c.p.c., comma 1, secondo cui l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell’atto di impugnazione – è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 c.p.c.; se, invece, l’impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (Cass., 29 luglio 1994, n. 7127; Cass., 2 maggio 2011, n. 9649; nella stessa prospettiva, Cass., 19 settembre 2014, n. 19754; Cass., 20 aprile 2016, n. 7769).

Tale principio non è scalfito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 12084 del 9 giugno 2016, il cui dictum – ossia la necessità di tempestiva notificazione del successivo ricorso nel termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione – opera in ragione di una originaria impugnazione inammissibile (o improcedibile) e, in tal caso, non trova rilievo la distinzione tra cause scindibili e inscindibili; tuttavia, a fronte di impugnazione iniziale tempestiva e rituale, permane la distinzione anzidetta e, quindi, l’applicabilità, a seconda dei casi, dell’art. 331 o dell’art. 332 c.p.c..

Nella specie, l’appello incidentale originario proposto dall’ A.G. e dalla C., nel giudizio promosso dal solo appellante Q., è tempestivo (circostanza accertata in sentenza e ammessa pacificamente da tutte le parti) e con esso gli appellanti incidentali hanno impugnato la condanna parziaria dei convenuti responsabili al risarcimento dei danni (ciascuno per la quota di Euro 16.319,00), per conseguire la condanna in solido dei medesimi convenuti all’integrale risarcimento del danno (cfr. sentenza di appello p. 5; ma anche lo stesso ricorso principale p. 6).

Con ciò, gli appellanti incidentali hanno introdotto in sede di gravame una causa inscindibile, dovendo il relativo giudizio svolgersi nei confronti di tutti i convenuti responsabili del sinistro al fine di elidere la statuizione concernente la loro condanna al risarcimento dei danni soltanto pro quota (e con essa, quindi, la presupposta natura parziaria della relativa obbligazione), così da poter conseguire una condanna in via solidale dei medesimi obbligati.

Trattandosi, dunque, di una situazione di litisconsorzio processuale necessario, il contraddittorio, carente nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, doveva essere integrato ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e a ciò ha provveduto, prima ancora dell’ordine giudiziale e in modo equipollente a questo, l’appello incidentale successivamente proposto dall’ A.G. e dalla C., notificato a tutte le parti il 19 dicembre 2006.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione della L. n. 46 del 1990, art. 12, comma 2.

La Corte territoriale avrebbe errato a escludere la responsabilità del Q., installatore dello scaldabagno, cui aveva applicato una valvola di sicurezza dal medesimo acquistata, per mancanza di prova sulla sussistenza del nesso causale tra la sua condotta “di omesso rilascio della dichiarazione di conformità della valvola di sicurezza fornita e l’evento dannoso”, posto che, come anche evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità per garantire la corrispondenza dell’opera alla normativa di sicurezza (Cass. n. 4167/2010), la violazione della disposizione che impone detto obbligo di rilascio “è di per sè sola idonea a radicare una responsabilità in capo al soggetto” tenutovi, “a prescindere dalla dimostrazione dell’efficienza causale della condotta”.

3. – Con l’unico mezzo del ricorso incidentale dell’ A.G. e della C. si impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze nella parte in cui ha escluso la responsabilità della ditta individuale Q., aderendosi alle ragioni di censura a tal riguardo dedotte dalla S.T.B. Winter s.r.l.

4. – Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale – da scrutinarsi congiuntamente perchè coincidenti – sono infondati.

Essi muovono dall’assunto che la sola violazione dell’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità dell’installazione (L. n. 46 del 1990, art. 9 applicabile ratione temporis) sia sufficiente a far affermare l’esistenza di una responsabilità civile aquiliana in capo all’obbligato per i pregiudizi derivati dal mal funzionamento della opera stessa e ciò a prescindere dalla sussistenza di una effettiva relazione causale tra detta omissione e l’evento dannoso.

L’assunto è erroneo, giacchè postula una parziale comprensione dell’istituto della causalità omissiva, il quale si compone di due momenti strutturali, entrambi necessari ed ineludibili perchè possa dirsi integrato l’illecito, ossia quello (cd. normativo) della preliminare individuazione dell’obbligo giuridico, specifico o generico, che impone di tenere una certa condotta (cioè il comportamento omesso) e quello (cd. eziologico), ad esso successivo, per cui occorre accertare, in concreto, se l’evento (siccome riconducibile alla tipologia di eventi che l’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare) sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all’omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (Cass. 20 settembre 2006, n. 20328; cfr. anche Cass., 18 aprile 2005, n. 7997).

Invero, l’anzidetta dichiarazione di conformità è prevista, a mente della citata L. n. 46 del 1990, art. 7 a garanzia della esecuzione dell’impianto “a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte” (e tali si considerano costruiti i materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia).

Sicchè, il relativo mancato rilascio, seppure viene ad integrare l’inadempimento dell’obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell’opera alla normativa di sicurezza (e in tal senso soltanto assume rilievo il precedente di questa Corte richiamato dai ricorrenti, non essendo, invece, attinente a questione di nesso causale nell’illecito aquiliano omissivo), non è tale, in sè per sè e a prescindere da una verifica in concreto (da condursi alla stregua delle regole probatorie ordinarie e, dunque, anche in forza di prova per presunzioni) della eziologia dell’evento di danno, da porsi come sicuro antecedente causale di quest’ultimo.

La Corte toscana, dunque, ha correttamente considerato i due anzidetti momenti costitutivi dell’illecito omissivo, giungendo alla conclusione (pp. 10 e 11 della sentenza impugnata) che, sul piano eziologico, non vi era prova che l’evento dannoso (scoppio dello scaldabagno) fosse in qualche modo causalmente ricollegabile alla condotta di installazione del Q. ed alla valvola di sicurezza da esso fornita (peraltro, “reperibile sul mercato senza obbligo di omologazione a corredo”: p. 10 della sentenza impugnata), seppure in assenza del rilascio della dichiarazione di conformità dell’installazione. E ciò integra un accertamento di fatto, rimesso esclusivamente all’apprezzamento del giudice del merito, che non è stato neppure investito da specifiche e congruenti doglianze ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. – Vanno, dunque, rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la S.T.B. Winter s.r.l. va condannata al relativo pagamento in favore dei ricorrenti incidentali A.G. e C., mentre la stessa società S.T.B. e i medesimi ricorrenti incidentali vanno condannati, in solido tra loro, al relativo pagamento in favore di Q.P.; le spese sono liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della società intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale S.T.B. Winter s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti incidentali A.G. e C., che liquida in Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

condanna la ricorrente principale S.T.B. Winter s.r.l. e i ricorrenti incidentali A.G. e C. al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità in favore di Q.P., che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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