Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7879 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 09/01/2017, dep.28/03/2017), n. 7879
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15877/2014 proposto da:
D.A., in proprio e nella qualità di erede di
D.D., D.C.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA BALDUINA N. 28, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORACE,
rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SCALZI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M.R., L.M., L.P.,
L.V., C.C., CO.CL., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA LIVORNO 20, presso lo studio dell’avvocato SAIRA DI
EUGENIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FERDINANDO
PIETROPAOLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 218/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 21/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per la cessazione materia del
contendere e compensazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.A. e C.M.M. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 21 febbraio 2014, allegando tre motivi.
L.M.R., L.M., L.P., L.V., C.C. e Co.Cl. hanno resistito con controricorso.
Successivamente, prima che sia cominciata la relazione in udienza, i controricorrenti hanno depositato un atto di transazione sottoscritto da tutte le parti in causa con cui le stesse hanno pattuito, fra l’altro, di abbandonare il presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
Nulla si dispone per le spese, conformemente a quanto convenuto fra le parti.
Non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017