Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7971 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.28/03/2017), n. 7971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1473/2012 proposto da:
Z.G., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di titolare
dell’omonima azienda agricola, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Prati degli Strozzi n.21, presso l’avvocato Scarnati
Alessandra, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Silvestri Francesco, Turrin Luca, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 620/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 21/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. SCARNATI, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A conclusione di un giudizio contumaciale, il tribunale di Trieste condannava Z.G. al pagamento della somma di Euro 60.000,00, in favore del Ministero della Difesa, per canoni relativi a sfalcio di erba su terreni demaniali.
La Z. proponeva appello, deducendo la nullità della notifica della citazione e la conseguente necessità di rimessione della causa al primo grado ex art. 354 c.p.c..
Nella resistenza del Ministero, la corte d’appello di Trieste dichiarava inammissibile l’impugnazione non ravvisando la nullità della notificazione ma quella dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., per violazione del termine di comparizione assegnato alla convenuta. Osservava peraltro che nessuna censura di merito era stata avanzata avverso la sentenza di primo grado.
La Z. ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato da memoria.
Il Ministero ha replicato con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 354 c.p.c., e il vizio di motivazione, in quanto la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio e trattare la causa nel merito, rinnovando l’atto nullo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione con cui l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito, avverso una pronuncia a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, impongano la rimessione del procedimento al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., non anche nel caso in cui i vizi medesimi si collochino fuori delle ipotesi tassativamente elencate dalla norme predette. Ne consegue che l’appellante deve necessariamente dedurre anche le questioni di merito qualora assuma, con l’atto di impugnazione, una pretesa nullità della citazione. E in caso contrario, ove tale doglianza costituisca l’unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l’impugnazione dev’essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse (cfr. ex aliis, Cass. n. 3424-03, n. 19195-05, n. 2053-10).
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di simile principio, giacchè dalla sentenza risulta che nessuna censura di merito era stata sollevata quanto alla statuizione del tribunale di Trieste, essendosi l’impugnante limitata a dolersi dell’esistenza del vizio di attività, erroneamente qualificandolo, peraltro, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., quando invece il vizio era confinabile alla nullità dell’atto introduttivo. Una tale ricostruzione è incontroversa anche in base all’odierno ricorso.
L’assunto di parte ricorrente, che ascrive al giudice a quo di non aver disposto la rinnovazione dell’atto nullo, a niente rileva, attesa la sua inidoneità a superare la corretta affermazione circa il difetto dell’interesse al gravame.
Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017