Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7917 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.28/03/2017), n. 7917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7285/2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS
S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO,
ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
T.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PAOLO IOSSA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROBERTO DE GUGLIELMI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1026/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 12/11/2010 R.G.N. 1331/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega verbale Avvocato SGROI
ANTONINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 12.11.2010, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che, argomentando dalla natura in parte restitutoria e in parte retributiva della dazione, aveva condannato l’INPS a corrispondere a T.M. gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme corrispostele a titolo di 75% dei contributi versati al Fondo speciale per i dipendenti di servizi di esattorie, L. n. 377 del 1958, ex art. 32 e L. n. 587 del 1971, art. 7.
Ricorre contro entrambe tale pronuncia l’INPS, articolando un unico motivo di censura. T.M. resiste con controricorso.
Diritto
Con l’unico motivo di censura, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 377 del 1958, art. 32 e L. n. 587 del 1971, art. 7, per avere la Corte di merito ritenuto che la corresponsione del 75% dei contributi versati al Fondo speciale per i dipendenti di servizi di esattorie avesse natura in parte restitutoria e in parte retributiva e avere conseguentemente applicato l’art. 429 c.p.c., che consente il cumulo degli accessori dovuti sulla sorte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Il motivo è fondato, avendo questa Corte già fissato il principio secondo cui il diritto al pagamento una tantum della somma pari al 75% della contribuzione integrativa, riconosciuto dalla L. n. 377 del 1958, art. 32, agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell’erogazione “una volta tanto” di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati, onde sulla somma erogata è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Cass. nn. 19824 del 2013, 8635 del 2014 e, da ult., 20430 del 2016).
Non essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017