Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8170 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.29/03/2017), n. 8170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25677/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORIDGLIESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CASENTINO SCAVI SRL, in persona del legale rappresentante,
D.L., D.A., D.B., tutti nella qualità di ex soci
della ACCIAI MATHIAS SRL società estinta in data (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSALIONI, rappresentati e difesi dall’avvocato BARTOLOMEO
MALFATTO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
ACCIAI MATHIAS, D.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 548/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALI di FIRENZE del 10/02/2015, depositata il 23/03/2015; letta
la memoria difensiva di parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento (rettifica reddito d’impresa anno 2005 della Acciai Mathias per inosservanza del temine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;
2. in data 21/05/2013 la società è stata cancellata dal Reg. imprese a seguito di liquidazione volontaria e l’amministrazione ha proposto ricorso anche nei confronti dei soci della società estinta (Cass. Sez. U. n. 6070/13).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. risulta dagli atti, ed è confermato nella memoria difensiva, che la notifica del ricorso non si è perfezionata nei confronti della socia D.D. (per “irreperibilità del desti natario”), oltre che della socia D.B. (“trasferito”) la quale però, difendendosi con gli altri controricorrenti, ha sanato la nullità della notifica (v. Cass. Sez. U. n. 14916/16; Cass. sez. 5, n. 21865/16, nel senso che si tratta di ipotesi di nullità, non di inesistenza);
4. la notifica va quindi rinnovata nei confronti di D.D..
PQM
Ordina il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di D.D. entro giorni 60 dalla comunicazione e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017