Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8143 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7778-2011 proposto da:

C.R., C.F. (OMISSIS) in proprio, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO SMEDILE, rappresentato e difeso da se stesso,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI N. 59, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SALAFIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

LEONARDO CARBONE, giusta delega n atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/07/2010 R.G.N. 936/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE;

udito l’Avvocato MARIA SALAFIA per delega Avvocato LEONARDO CARBONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 13.7.2010, la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’Avv. C.R. di aver riliquidata la propria pensione di vecchiaia con il computo, nella relativa base di calcolo, dei contributi relativi al periodo 1971-1974.

La Corte, in particolare, attribuiva efficacia decisiva alla dichiarazione dell’Avv. C. di essere stato iscritto, per quel periodo, nella categoria B dei ruoli di ricchezza mobile, in cui sono allocati i percettori di redditi d’impresa, e sul presupposto che si trattasse di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense negava che l’assicurato avesse diritto alla riliquidazione richiesta.

Contro questa pronuncia ricorre l’Avv. C. con quattro motivi. Resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo in via preliminare la carenza d’interesse ad impugnare per avere l’Avv. C. richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi relativi al periodo in contestazione. Nelle more della decisione il ricorrente è deceduto e si sono costituite le eredi in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta violazione della L. n. 319 del 1975, art. 2 in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 e all’art. 11 preleggi, per avere la Corte di merito applicato retroattivamente la disposizione che attribuisce alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la potestà di accertare eventuali situazioni d’incompatibilità degli iscritti rispetto all’esercizio della professione.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a suo carico l’onere della prova circa lo svolgimento o meno di attività incompatibili con l’esercizio della professione.

Con il terzo e quarto motivo, parte ricorrente si duole di contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte di merito per un verso esaminato i fatti positivi che erano stati addotti al fine di dare la prova del mancato esercizio di attività in situazioni d’incompatibilità e per altro verso argomentato in modo esaustivo le ragioni che l’avevano condotta a ritenere raggiunta la prova in ordine all’effettivo esercizio di tali attività.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce accertamento di fatto ormai intangibile l’affermazione del primo giudice secondo cui i contributi relativi al periodo in contestazione “sono stati rimborsati (…) con lettera dell’11.12.01 a fronte di sua (scil. dell’Avv. C.) richiesta del settembre precedente” (cfr. controricorso, pag. 5): trattasi infatti di statuizione che, non avendo formato oggetto d’impugnazione in grado di appello, è necessariamente coperta da giudicato. E se,così è, è evidente che parte ricorrente difetta d’interesse ad impugnare la sentenza d’appello, dal momento che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’insussistenza di alcun automatismo delle prestazioni previdenziali in favore degli avvocati e la necessaria commisurazione delle prestazioni ai contributi effettivamente versati (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 5672 del 2012 e 26962 del 2013).

Pertanto, non potendo comunque parte ricorrente ricavare alcun concreto beneficio dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, non potendosi dare ingresso a censure con cui si deduca la violazione di norme giuridiche sostanziali o processuali prive di rilievo pratico rispetto alle domande o eccezioni proposte (cfr. da ult. Cass. n. 20689 del 2016).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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