Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8061 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2255/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato FEDELE LUCCHETTA;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2011 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 08/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in riforma della decisione di primo grado, ha affermato la illegittimità dell’iscrizione di ipoteca, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, il 22/12/2006, su immobili di proprietà di M.G.M., a garanzia del pagamento di varie cartelle esattoriali, facendo leva sul D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e sull’obbligo, incombente sull’Agente della riscossione di preventiva notifica al contribuente dell’atto di intimazione di pagamento;

che Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia E.T.R. s.p.a., ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi ad un unico motivo mentre la intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del citato art. 77, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, ed evidenzia che il disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, secondo cui “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”, non è applicabile alla fattispecie in quanto trattasi di disposizione priva di efficacia retroattiva;

che la censura è infondata;

che, invero, “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al cit. D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. S.U. n. 19667/2014; v. anche la “gemella” n. 19668/2014);

che, tuttavia, come evidenziato da questa Corte nella sopra citata sentenza, ” in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’ iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”;

che le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto al Giudice di merito il potere-dovere di qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, al fine di verificare se sia stata comunque dedotta la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, sicchè di per sè non assume rilievo se sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, “dovendo il Giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 6072/2015);

che, pertanto, la sentenza impugnata non merita di essere cassata in quanto, come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoga fattispecie, “La generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, benchè l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisca atto dell’espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria” dovendosi dare decisivo rilievo alla ricordata regola del contraddittorio procedimentale ed all’assenza – circostanza quest’ultima pacifica nel caso in esame di qualsivoglia preventiva comunicazione al contribuente (Cass. n. 4917/2015);

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio non avendo la intimata svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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