Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8076 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12061-2012 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BARONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

Nonchè da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ANTONIO SARTI

4, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANIELLO IZZO;

– controricorrente incidentale –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello del Comune di Roma e confermato la decisione di primo grado, favorevole a T.P., sul rilievo del difetto di prova della ritualità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata dal contribuente, per questa ragione annullata, recando gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate una sottoscrizione illeggibile e mancando dell’indicazione della qualità del consegnatario dell’atto;

che Roma Capitale, già Comune di Roma, ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi ad un motivo, mentre il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che il Comune ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 4 e 7 non avendo il Giudice di appello considerato che trattandosi, nel caso di specie, di notifica a mezzo del servizio postale, essa deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, anche se l’atto venga consegnato, all’indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non sia indicata la qualità del consegnatario;

che il contribuente, con il ricorso incidentale condizionato, ripropone una questione ritenuta assorbita dai Giudici di merito e deduce la irritualità della notificazione sotto il profilo che essa fu eseguita in un luogo comunque sbagliato, rispondendo il T. della installazione di striscioni pubblicitari sul territorio comunale, in difetto dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8 non in proprio, ma nella qualità, mantenuta sino al 2003, di Presidente e legale rappresentante della Associazione di Via dei Coronari, avente sede, in (OMISSIS);

che la censura oggetto del ricorso principale è fondata e merita accoglimento, mentre quella oggetto del ricorso incidentale è infondata e va respinta;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se… manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (ex multis, Cass. n. 11708/2011);

che, nel caso di specie, in mancanza della querela di falso e non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c., neppure rileva la dedotta non riferibilità della sottoscrizione del consegnatario della raccomandata al destinatario dell’atto o ad uno dei componenti del nucleo familiare del T., essendo lo stabile di (OMISSIS) privo di servizio di portierato, e la mancata indicazione della qualità del firmatario rispetto al T., essendo il sistema delle notifiche ispirato “al principio della mera “conoscibilità” dell’atto e non a quello della “effettiva conoscenza” del suo contenuto, così che sempre l’efficacia della notificazione deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell’atto in una delle forme previste dalla legge ” (Cass. n. 11708/2011 cit.);

che, infatti, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per cui la prova della consegna è fornita dall’operatore postale – e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. ord. n. 12083/2016; n. 26864/2014, in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.);

che il ricorso incidentale del contribuente va disatteso in quanto gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento della imposta comunale sulla pubblicità, relativa all’annualità 2002, sono stati originati, non già dall’originaria dichiarazione del contribuente, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione, ma da verbali di accertamento di violazione redatti dalla Polizia Municipale, avvisi emessi nei confronti del T., a quest’ultimo notificati e non tempestivamente impugnati, con definitiva individuazione del soggetto passivo d’imposta;

che, del resto, nelle associazioni non riconosciute, “la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.” (Cass. n. 5746/2007);

che, in conclusione, dall’accoglimento del ricorso principale discende la cassazione della impugnata sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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