Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8116 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 29/03/2017, (ud. 22/11/2016, dep.29/03/2017), n. 8116
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2961-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE DI ROMA con ordinanza depositata il 18/11/2015 r.g. n.
9195/2015 nella causa tra:
FARMASUISSE S.R.L.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
EQUITALIA GERIT S.P.A., AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO;
– resistenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
CARDINO Alberto, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la
giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, assumendo i
provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.
Fatto
I FATTI RILEVANTI
Farmasuisse S.R.L. ha proposto dinanzi alla CTP di Roma opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1 avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a. per sanzioni amministrative comminate dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.
L’adita CTP ha declinato la giurisdizione e il Tribunale di Roma dinanzi al quale la causa è stata riassunta ha proposto d’ufficio regolamento di giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il P.G ha concluso chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di queste sezioni unite è univoca nell’affermare che l’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, riguarda, secondo quanto disposto dalla L. n. 46 del 1999, art. 29 soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 alle Commissioni tributarie, con la conseguenza che sono da ritenersi esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 c.p.c. e ss. avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato, in quanto si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
La citata giurisprudenza ha altresì affermato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai ricorsi avverso provvedimenti amministrativi adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prevista dalla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 1, è da ritenersi limitata, in conformità al principio di cui all’art. 103 Cost. e delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e sia adottato nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti, secondo lo schema diritti-doveri, ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione, con la conseguenza che, qualora non sia contestato un provvedimento irrogativo di sanzioni ma il diritto a riscuotere le stesse, tramite la notifica di cartella esattoriale, preordinata alla espropriazione forzata, la parte pubblica è convenuta in giudizio non per il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, bensì, al pari di qualsiasi privato cittadino, per il fatto che intende realizzare un proprio credito, sicchè la tutela giudiziaria va esperita nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dinanzi al giudice ordinario (cf. s.u. n. 23667 del 2009, e v. anche s.u. n. 10411 del 2014 e n. 20734 del 2016 le quali confermano indirettamente il suddetto principio precisando che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa a maggiorazioni da ritardato pagamento, atteso il carattere sanzionatorio dell’atto, strumentale non alla mera esecuzione, ma alla determinazione dell'”an” e del “quantum” delle sanzioni aggiuntive).
Alla luce dei principi sopra esposti, da ribadire in assenza di valide ragioni per discostarsene, ed in conformità con le conclusioni del P.G., deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti.
Trattandosi di regolamento d’ufficio nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.
PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017