Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8207 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017), n. 8207
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 48/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
R.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5413/15/2015, emessa il 25/05/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il
01/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’ 11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 14/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso di R.C. contro il provvedimento di irrogazione di sanzioni relative a violazioni fiscali nell’anno 2006. La CTR osservava in particolare che non sussisteva il presupposto del provvedimento impugnato ossia la fondatezza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Associazione Iside Nova Onlus, della quale il S. era membro, per carenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali spettanti alle Onlus.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
L’Agenzia fiscale ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., civ., avendo la CTR invertito l’onere probatorio circa la natura di Onlus dell’associazione partecipata dal contribuente.
La censura è infondata.
Va ribadito anzitutto che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multi s, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).
A ben vedere l’Agenzia fiscale critica non tanto l’applicazione dei principi fissati dall’evocata norma del codice civile, bensì le valutazioni di merito – in fatto ed in diritto – operate dal giudice di appello, sulle quali tuttavia non vi è luogo a sindacato da parte di questa Corte, oltre l’ipotesi, non dedotta, del vizio motivazionale.
Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017