Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8457 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 26/10/2016, dep.31/03/2017),  n. 8457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22637-2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA

MANNIAS (STUDIO LEGALE DI GAIOVANNI – MANNIAS), rappresentato e

difeso dagli avvocati UMBERTO DI GIOVANNI, ETTORE DI GIOVANNI,

MATILDE DI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ENRICO

MITTONI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 749/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/09/2010 R.G.N. 679/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato DI GIOVANNI MATILDE;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 27.9.2010 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da M.G. Salvatore contro la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa, che aveva Respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di disconoscimento dell’attività prestata nelle annate agrarie dal 1996/1997 al 2000/2001, dichiarando il ricorrente decaduto dall’azione L. n. 833 del 1970, ex art. 22. La Corte territoriale, condividendo il ragionamento svolto dal primo giudice, ha ritenuto che l’oggetto del giudizio fosse costituito dal diritto dell’appellante alla reiscrizione ed alle conseguenti prestazioni previdenziali, che al momento della proposizione dell’azione fosse decorso il termine di decadenza di centoventi giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria, come previsto dal D.L. n. 71 1970, art. 22 convertito in L. n. 83 del 1970, che ai fini della decadenza non fosse necessaria l’eccezione dell’INPS.

Contro la sentenza, il M. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi illustrati da memoria. L’INPS ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione ed errata interpretazione ed applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970, L. n. 533 del 1973, art. 8 ed art. 148 disp. att.; artt. 416 e 437 c.p.c.; artt. 112, 113, 114 e 115 c.p.c. ed in subordine questione di costituzionalità della L. n. 83 del 1970, art. 22 per violazione degli artt. 3, 38, 24 e 111 Cost.; poichè la sentenza di appello, senza esaminare il merito, aveva sostenuto che il ricorrente fosse decaduto dall’azione nonostante il termine di decadenza in questione si applicasse soltanto all’impugnativa dei provvedimenti di diniego dell’indennità di disoccupazione agricola, mentre nel caso in esame l’oggetto del giudizio riguardava l’accertamento dell’esistenza dei rapporti di lavoro agricoli; peraltro non essendovi alcun provvedimento notificato da impugnare e comunque essendo l’azione tempestiva perchè effettuata nei termini decorrenti dalla completa conoscenza del provvedimento denegatorio dell’INPS.

2. Col secondo motivo il ricorso deduce nullità della sentenza ex art. 360, n. 5 per erronea, contraddittoria, illogica motivazione sul fatto decisivo e controverso della sussistenza della domanda di prestazione ovvero di reiscrizione agli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e sulla decorrenza dei termini dell’azione giudiziaria.

3. I motivi, da esaminare unitariamente per la connessione che li contraddistingue, sono infondati.

Il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 dispone che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, l’interessato (sia esso il privato o l’ente gestore degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica ovvero dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 22 legge citata ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).

4. Ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art. 2969 c.c. riguardando una materia – come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli – sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale – con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l’orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali (quali l’indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d’ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).

5. La Corte di Cassazione ha pure affermato che (sentenza del 07/10/2010 n. 20795) la decadenza in questione si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all’ accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale.

Non rileva pertanto se l’oggetto del giudizio non verta sull’erogazione di prestazioni previdenziali bensì sull’accertamento del rapporto di lavoro agricolo.

6. E’ pure consolidato l’orientamento secondo cui ai fini della decorrenza del termine rileva anche il silenzio rigetto, con la scadenza dei termini previsti per l’adozione di un provvedimento espresso (Cass. sentenze nn. 20086/2013, 29070/2011, 813/2007): “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza.

7. Non conta pertanto ai fini della proroga del termine decadenziale di cui si discute la pendenza di un procedimento amministrativo o l’istruttoria amministrativa che perduri oltre i tempi richiesti per la formazione del silenzio rigetto (nel corso del procedimento giudiziario tardivamente instaurato).

8. E’ pacifico infatti, nel caso in esame, che il ricorrente ha agito in giudizio il 26.3.2003; mentre aveva avuto conoscenza del provvedimento di disconoscimento relativo al quarto trimestre del 1999 ed all’anno 2000 l’11.2.2002. Per le annate 1996, 1997, 1998 e primo semestre 1999 il ricorrente aveva avuto conoscenza il 4.10.1999.

9. In conclusione, le considerazioni sin qui svolte impongono di rigettare il ricorso.

10. Nulla deve essere disposto sulle spese applicandosi ratione temporis il regime di esenzione previsto in caso di soccombenza dall’art. 152 disp. att. vigente prima del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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