Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8524 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4526-2013 proposto da:
C.M. & C. S.r.l. p.iva (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO STADERINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato EMILIO LOMBARDI;
– ricorrente –
contro
D.P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO POY;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 223/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;
udito l’Avvocato CLAUDIO STADERINI, difensore della ricorrente, che
si riporta alle difese in atti;
udito l’Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, difensore del
controricorrente, che si riporta agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del
secondo motivo e per l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
D.P. conveniva in giudizio C.M. & c. srl per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incendio assumendo di aver dato incarico alla convenuta per la fornitura ed installazione di un camino monoblocco i cui lavori, non eseguiti a regola d’arte, avevano provocato l’accaduto.
La convenuta contestava la domanda eccependo che il contratto prevedeva solo la fornitura e posa di un camino con esclusione dei tubi per la canna fumaria e per il convogliamento dell’acqua nonchè delle griglie.
Il Tribunale accoglieva la domanda con condanna al pagamento di Euro 19.367,22, decisione confermata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 9.2.2012, che definiva contraddittoria la deposizione del teste M. circa l’incarico dal Conti ed il pagamento dal D. e rilevava il possibile interesse nella causa posto che il lavoro svolto poteva essere una delle cause dell’incendio.
Dalla documentazione risultava la fornitura del monoblocco e degli accessori necessari per la realizzazione della canna fumaria donde l’onere del fornitore di provare che era esclusa l’installazione.
Ricorre C.M. & c. srl con tre motivi, illustrati da memoria, resiste D..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia omessa motivazione in relazione all’art. 246 c.p.c., circa la deposizione del muratore M. e la valutazione di quella di Ma.El., coniuge del m. perchè entrambi i testi erano incapaci di deporre avendo un interesse nella causa.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2049 e 2697 c.c. perchè il D. si approvvigionò del materiale tramite la consorte in tre riprese da almeno due fornitori diversi.
Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1494, 1495 e 2223 c.c., perchè la ditta doveva curare solo la consegna e la posa in cantiere non l’installazione.
Ciò premesso, si osserva:
La sentenza, come dedotto, ha definito contraddittoria la deposizione del teste M. circa l’incarico dal Conti ed il pagamento dal D., rilevando il possibile interesse nella causa posto che il lavoro svolto di installazione della canna fumaria poteva essere una delle cause dell’incendio.
Dalla documentazione risultava la fornitura del monoblocco e degli accessori necessari per la realizzazione della canna fumaria donde l’onere del fornitore di provare che era esclusa l’installazione o che era stato stipulato un contratto tra l’appellato ed il M..
E’ preliminare ed assorbente l’esame del secondo motivo in ordine al quale va premesso, in via generale che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
La sentenza, tuttavia, sulla scorta delle risultanze processuali (testimonianza, documentazione e ctu), ha statuito essere la causa dell’incendio la realizzazione della canna fumaria non a regola d’arte e, risultando la fornitura del monoblocco e degli accessori necessari per la realizzazione della canna fumaria, era onere del fornitore dare la prova che era stata esclusa espressamente dal contratto l’installazione dovendosi presumere che la fornitura del materiale comprendesse anche la posa in opera.
Tale argomentazione ha comportato una inammissibile inversione dell’onere della prova, essendo onere dell’attore, e non del convenuto, provare l’esistenza di un accordo per la fornitura e l’installazione.
In definitiva va accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, altra sezione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017