Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27324 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27324 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA

sul ricorso iscritto

al n. 24510 del R.G. anno 2012
proposto da:

(19

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza.,
domiciliato in ROMA, via di Val Fiorita 90 presso l’avv.

Francesco

con gli avv.ti Davide Garritano, Walter Perrotta, Giovanni Spataro
che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso
ricorrente contro
intimata –

NUDI Maria

avverso la sentenza 868 in data 05.0q.2011 della Corte di Appello di
Catanzaro;udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
22.10.2013 dal Cons.Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del
Sost. Proc. Gen.Dott. Carmelo Sgroi che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Con citazione 6.7.2004 Nudi Maria, fatta segno ad esproprio 29.3.2004
di mq. 20.829 di un suo terreno sito in San Marco Argentano, convenne
innanzi alla Corte di Appello di Cosenza il Consorzio ASI in opposizione
alla stima (determinata in C 3,88 a mq.) chiedendo la determinazione
della giusta indennità di esproprio dovuta in forza della natura edificatoria del fondo e con la maggiorazione di legge. Costituitosi il Consorzio,

U

Data pubblicazione: 05/12/2013

c–T,

disposta ed espletata CTU, la Corte adìta con sentenza 5.09.2011 ha determinato le indennità dovute, sulla base del valore di stima di C 9.06 a
mq, nelle somme di C 187.710 per quella di esproprio e di C 10.879 per
quella di occupazione legittima, ordinando il deposito presso la Cassa
DD.PP. dei conguagli. Nella motivazione della sentenza la Corte ha condiviso la assunzione a parametro della stima, nell’ambito del criterio sintetico comparativo, degli atti 17.07.2002-28.10.2002-12.6.2006, tutti
afferenti terreni omogenei e tutti temporalmente prossimi alla data

le valutazioni peritati, l’atto 17.7.2002 afferente particelle 218 e 222,
particelle non solo posizionate e caratterizzate in modo affatto analogo a
quelle in disamina ma frutto di un frazionamento (da p.11a 3 fol 29) originante proprio quelle espropriate. Inoltre si trattava di particelle vendute a prezzi analoghi a quelli praticati per la cessione delle altre e che erano leggermente superiori a quelli praticati il 28.10.2002 (C 9,16 a mq.
contro C 8,15 a mq.) in ragione della accertata maggior appetibilità dei
primi. Il Consorzio propone ricorso articolato su due motivi in data
18.10.2012 lamentando vizio di motivazione e violazione dell’art. 39
legge 2359 del 1865. Nessuna difesa è stata svolta dalla Nudi. Il relatore
ha proposto il rigetto e nessun rilievo critico è pervenuto sulla relazione.
OSSERVA
Il ricorso muove censure sostanzialmente fondando le sue doglianze A)
sulla indebita sottovalutazione del ruolo di “parametro ideale” che nella
specie avrebbe avuto l’atto 28.10.2002 perché attinente ad un terreno
“veramente omogeneo” con quello espropriato (pag.11), B) sulla errata
attribuzione a detto atto del prezzo pattuito di C 8,15 a mq, nel mentre
tale prezzo si riferiva alla sola quota dell’area destinata ad edilizia industriale nel mentre per quella vocata a zona di rispetto stradale il valore
era ben inferiore, con la conseguente emersione di un reale prezzo unitario di C 6,48 a mq, C) sulla indebita attribuzione di parametro esatto
all’atto 17.7.2002, atto in realtà non valutabile posto che si trattava di
una vendita fatta dalla stessa Nudi in tempi non lontani dall’esproprio
dell’area limitrofa e ad oggetto area anch’essa fatta segno a vincolo.
Come affermato dal relatore, non si scorge, come le sintetizzate censure,
per quanto rubricate a vizi compatibili con il sindacato di cui all’art. 360
n. 5 c.p.c., possano essere sottoposte all’esame di questa Corte.
Quanto ad A), si tratta di una proposta di diversamente valutare i dati
peritati sulla linea di una maggior “omogeneità” del tertium comparationis al compendio espropriato, una proposta che neanche si cimenta con
l’onere di ricondurre le motivazioni criticate, e che pur sono state dispie-

2

dell’esproprio (Marzo 2004) ed ha poi privilegiato, ancora condividendo

gate in modo ampio, comprensibile ed attento, ad un qualche vizio di
illogicità.
Quanto a 8), viene riportato ampio stralcio dell’atto 28.10.2002 onde far
emergere la duplicità di caratteristica dell’area, la duplicità di prezzo, e
l’errore commesso dal CTU nel prenderlo “in blocco” a riferimento nonostante quel prezzo fosse afferente solo una sua parte: la censura, certamente pertinente e rilevante, si afferma essere stata posta in sede di
“comparsa conclusionale” (pag. 13 ult.rigo ricorso) e non valutata in

è stata espletata in Corte in sede di opposizione alla stima l’errore avrebbe dovuto emergere all’esito di precisa contestazione difensiva già
nella prima udienza successiva al suo deposito, ove tempestivo (Cass.
11275 del 2012, 24996 del 2010 e 22843 del 2006), o, se intempestivo, nella prima udienza successiva al deposito stesso. E poiché, ut supra, si afferma che la critica venne posta solo in conclusionale, e quindi
nella sede delle mere difese ed illustrazioni e non già in quella nella quale la Corte avrebbe avuto l’obbligo di recepirla ed attivarsi per un chiarimento peritale, ne discende la tardività della odierna difesa.
Quanto a C), le prospettazioni (anche esse ripetitive di quanto detto in
conclusionale 18.11.2011) sono affatto irricevibili perchè genericamente
“insinuano” una simulazione del prezzo dell’atto 17.7.2002 scimento

in accre-

senza neanche farsi carico di considerare come siffatte ipote-

si siano del tutto estranee dall’ambito delle patologie denunziabili in cassazione.
Si rigetta pertanto il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Se a Sezione Civile il 22.10.2013.

sentenza. La censura appare quindi totalmente preclusa. Poiché la CTU

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