Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27257 del 05/12/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 27257 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/12/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comup.ichi.
Roma, 6
/IL/1
OSTATO LN CANCELLEM
„„itl,DIC.,, 2013-
562-
CT 33303/2008 Avv. Francesco Meloncelli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA
PER CONDONO LITI MINORI
(R.G. n. 29738/2008)
– nell’interesse
dell’Agenzia
delle
entrate
(C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
– CAFFEMANIA SRL
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 49/10/2007 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di TORINO
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allega nota del 4/9/2012 prot 136752/2012 della Direzione
Provinciale I di TORINO con comunicazione di regolarità.
Roma, 12 febbraio 2013
ISTANZA DI ESTINZIONE