Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27251 del 05/12/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 27251 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/12/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, 5 ifij3
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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i k…› :.< •\ Die. 01 Il FL:,,z;., ,43 • titlet d Ct. 25219/09 (Avv. Damiani) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI nel ricorso n. 16362/2009 L'AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente contro il signor PAGLIA VALENTINA resistente in punto annullamento della sentenza n. 30/22/09 emessa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma. PREMESSO Che con nota del 10/09/12 prot. n° 176125/12, la Direzione Provinciale I di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama' l'art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute; FA ISTANZA affinché la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002. Allega comunicazione di regolarità. Roma, 08/10/2013 Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale