Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8768 del 05/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 22/11/2016, dep.05/04/2017), n. 8768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26553-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., C.B.V.M. in qualità di
liquidatori della Soc. M.A. & C. SNC, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO RANDAZZO giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 395/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
CATANIA, depositata il 26/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. GUARDIANO ALFREDO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo e
l’assorbimento del 2^ motivo di ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR di Palermo, sez. distaccata di Catania, di cui in epigrafe.
Il giudizio fa riferimento alla s.n.c. M.A. & C in Liquidazione ed ha ad oggetto un avviso di accertamento iva + irap per l’anno 2001.
La società aveva presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi per l’anno 2001 e l’Ufficio aveva elevato un accertamento con il quale aveva quantificato il maggior reddito con un ricarico del 15%.
Investita della relativa impugnazione, proposta dai liquidatori dell’anzidetta società, la CTP di Catania, partendo dal presupposto che non erano stati indicati i dati, le notizie, le presunzioni e gli elementi di fatto su cui si basa il singolo accertamento, lo ha ritenuto carente sotto l’aspetto motivazionale, determinando, comunque, equa una percentuale di redditività media pari al 9%.
La CTR di Palermo, sezione distaccata di Catania, con la sentenza oggetto del presente ricorso, accoglieva “l’appello proposto dalla società ” M.A. & C. s.n.c.”, riportandosi alle motivazioni della sentenza di primo grado.
La ricorrente Agenzia delle Entrate deduce tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, lamenta l’omessa motivazione della sentenza oggetto di ricorso.
Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 7; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, e art. 38, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il ricarico del 15%, innanzi indicato, si giustifica, posto che, avendo i liquidatori dichiarato di avere presentato la dichiarazione con un ritardo superiore ai novanta giorni rispetto alla scadenza del termine previsto dalla legge, esso va parificato alla sanzione prevista per omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle.
Con il terzo motivo lamenta omessa petizione su di un punto decisivo della controversia, avendo il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla richiesta di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione, sorretta da specifiche argomentazioni articolate dall’Ufficio.
Si sono, altresì, costituiti, nella qualità di liquidatori della società, i signori M.A. e C.B.V.M., con proprio controricorso, con il quale deducono la genericità dei motivi di ricorso, rilevando che la CTR non si è pronunciata sulla questione relativa alla inammissibilità dell’appello, per assenza di motivi specifici.
I suddetti liquidatori hanno depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale, insistendo sulle ragioni già esposte in sede di controricorso, evidenziano l’incompletezza della motivazione dell’avviso di accertamento, in cui non è nemmeno indicato il settore mercantile di riferimento, per cui correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto che la ricostruzione operata dall’Ufficio sia viziata in quanto non supportati da elementi probatori certi e da un riferimento a dati oggettivi.
Tanto premesso, inammissibile appare il terzo motivo di ricorso, stante l’evidente genericità delle doglianze, con cui la ricorrente si limita a fare genericamente rinvio ai motivi di impugnazione articolati nell’atto di appello.
Fondato, invece, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, in esso assorbito il secondo, quanto la sentenza del giudice di secondo grado difetta di quei requisiti minimi necessari per ritenere adempiuto l’onere motivazionale su di esso gravante.
Ed invero la motivazione della sentenza oggetto di ricorso si limita a riportarsi “in toto alle motivazioni svolte in tale sentenza che in questa sede si intendono richiamate e trascritte”, operando un integrale richiamo al contenuto della sentenza di primo grado, assolutamente generico, senza nemmeno indicare quali fossero le doglianze articolate dalla società appellante, con decisione, peraltro, incomprensibile nella parte in cui, pur accogliendo l’appello della suddetta società, condivide la motivazione della sentenza della CTP oggetto di gravame.
Ciò integra una palese causa di nullità.
Come affermato, infatti, dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” – nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorchè rendono impossibile, come nel caso in esame, l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Non adempie, inoltre, il dovere di motivazione il giudice del gravame che si richiami “per relationem” alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 12/03/2002, n. 3547).
Ne consegue che la sentenza impugnata, va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Regionale Sicilia in diversa composizione, che provvederà alla decisione del proposto gravame colmando la lacuna motivazionale innanzi indicata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo, in esso assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese alla Commissione Regionale Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre2016.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017